AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 2
Entità della contribuzione
I soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
---|---|---|
Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 30,00 | Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 225,00 | € 20,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 35,00 | |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 375,00 | € 70,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 80,00 | |
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 | € 600,00 | € 140,00 |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 800,00 | € 200,00 |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 | € 500,00 |
I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Art. 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
I soggetti di cui all’art. 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.
I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2018.
Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
Indebiti versamenti
In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Art. 6
Disposizione finale
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
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