CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2018, n. 4966
Tributi – Tributo speciale rifiuti – Impianto di stoccaggio – Rifiuti da spazzamento delle strade – Tariffa applicabile – Normativa regionale – Modifiche – Natura innovativa – Applicabilità per periodi successivi all’introduzione
Fatti della causa
1. La Regione Veneto sanzionava la A.Li.Se.A., Azienda Litoranea Servizi Ambientali Spa, società gerente un impianto di stoccaggio di rifiuti solidi, contestandole di avere incluso, nella dichiarazione presentata ai fini del calcolo per il 2005, del tributo previsto dalla Legge Statale 29 dicembre 1995, n. 549 e regolato, per quanto di competenza regionale, dalla legge veneta 21 gennaio 2003, n.3, modificata con legge 16 agosto 2002, n.24, i rifiuti solidi raccolti dalla pulizia delle strade del comune di Jesolo, tra i rifiuti soggetti a tariffa ridotta, ai sensi del quarto comma, lettera a) dell’art. 39, invece che tra quelli soggetti a tariffa piena ai sensi del secondo comma, lettera e) del medesimo articolo.
2. L’Azienda impugnava l’atto di contestazione e di applicazione della sanzione davanti alla commissione tributaria provinciale di Venezia sostenendone l’illegittimità per falsa applicazione dell’art. 39 L. Reg. 3/2000, per contrasto dell’assunto regionale, a base della sanzione, secondo cui la Azienda avrebbe contraddetto la nota della Direzione Regionale Tutela Ambiente del 18 maggio 2006 (a mente della quale i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade dovevano essere assoggettati sempre al pagamento del tributo in misura piena), con il principio di affidamento sancito dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n.212, e, infine, per contrasto, con l’art. 8 del d.lgs 546/92.
3. La Commissione accoglieva le doglianze dell’Azienda.
4. La decisione era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza 27 gennaio 2014, con la motivazione che l’art. 44 della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3 (per refuso indicata in sentenza come n. 32) -contente una norma che sebbene sopravvenuta rispetto al fatto all’origine della controversia era ad esso applicabile in quanto norma di interpretazione autentica dell’art. 39 della Legge Regionale n. 3/2000 – aveva stabilito che, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 39, “ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento”; la Commissione aggiungeva che “indipendentemente dalla interpretazione autentica”, la tassazione dei rifiuti da spazzamento con tariffa ridotta contrasta con la ratio e con la lettera dell’articolo 39.
5. Contro tale sentenza l’Azienda ricorre per cassazione con quattro motivi.
6. La Regione resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art.44 della legge della regione Veneto n.3/2013, per avere la commissione tributaria errato nel ritenere tale articolo come contenente una norma di interpretazione autentica dell’art.39 della l.reg. 3/2000.
2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 39 della l.reg. 3/2000, per avere la commissione tributaria errato nel ritenere che i rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade siano da includere tra quelli soggetti a tassazione secondo la tariffa ordinaria ai sensi del secondo comma lettera e) dell’art. 39 della l.reg. 3/2000 e non tra quelli soggetti a tassazione ridotta ai sensi del quarto comma lettera a) dello stesso articolo siccome facente riferimento alla definizione data dall’art.7, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 22/97 richiamato dalla L.reg. 3/2000, dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade come rifiuti urbani.
3. Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione mancato di pronunciare sull’eccezione sollevata dalla Azienda riguardo alla non applicabilità della sanzione ai sensi dell’art.8 del d.Lgs. 546/92.
4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione mancato di pronunciare sull’eccezione sollevata dalla ricorrente riguardo alla non applicabilità della sanzione ai sensi dell’art. 10 della Legge 212/2000.
5. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto hanno entrambi ad oggetto la dedotta violazione dell’art. 39 della legge regionale 3/2000.
6. I motivi sono fondati: l’art. 39 della legge regionale 3/2000, nella versione modificata dalla legge regionale 24/2002, applicabile ratione temporis, stabiliva, al comma 2, lettera e), che l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3 ed è fissato, per tonnellata, in euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali; al comma 4, lettera a), stabiliva che il tributo è determinato in misura del 30% rispetto all’ammontare fissato dal comma 2, lettera e), per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; è incontroverso che il Comune di Jesolo abbia assicurato quest’obiettivo; il comma 24 della I. 549/95 stabilisce che al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915; l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, definisce come “urbani” “i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi”; dal quadro legislativo così ricostruito emerge che i rifiuti “da spazzamento” delle strade sono rifiuti urbani; l’art. 44 della legge regionale 3/2013 ha dettato “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” ed ha stabilito che “il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito: «4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi: a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero; b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti; c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento»; la disposizione dell’art. 44 cit. ha -come risulta chiaro dal significato letterale delle espressioni usate (“nuove norme”; “sostituito”) – carattere innovativo rispetto al previgente testo dell’art. 39 e non si applica al caso di specie in quanto sopravvenuta rispetto al presupposto dell’atto regionale impugnato.
7. In ragione dei motivi di ricorso esaminati, la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto deve quindi essere cassata; gli altri motivi di ricorso restano assorbiti; non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito con accoglimento dell’iniziale ricorso della Azienda Litoranea Servizi Ambientali s.p.a.
8. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evoluzione vicende della controversia; le spese del presentate giudizio di legittimità sono poste a carico della Regione Veneto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da A.li.se.a., Azienda Litoranea Servizi Ambientali spa, contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Veneto in data 27 gennaio 2014, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso della A.li.se.a., Azienda Litoranea Servizi Ambientali spa;
condanna la Regione Veneto a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.300,00 oltre accessori di legge, e compensa le spese del merito.