CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2018, n. 5144

Tributi – IRPEF – Personale degli istituti bancari – Prestazione erogata dal fondo di previdenza complementare – Tassazione – Base imponibile – Deduzione contributi a carico del dipendente – Esclusione – Disciplina vigente ratione temporis

Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso IRPEF che la contribuente A.M.S., dipendente della B. C. I., aveva chiesto sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile del 4 per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art. 17, comma 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

3. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato che

1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, (ora 19 e 51) TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per aver il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto. Invero, l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079  del 2016, 2, pag. 5, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018).

2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

3. L’intimata, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.