AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 06 marzo 2018

Documento di trasporto elettronico

Si fa seguito al comunicato del 18 dicembre 2017 per pubblicare l’allegata versione, ora tradotta in lingua italiana, della Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale del Transito, che fornisce istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico.

Con l’occasione, si rammenta quanto precisato nel precedente comunicato relativamente all’obbligo, dal 1° maggio 2018, dell’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD) (NOTA 1).

In considerazione di quanto sopra, le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone, con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle Decisioni doganali (CDS), all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione .

Note:

(1) Il quadro normativo di riferimento di tale nuova procedura semplificata è costituito dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU integrato dagli articoli 199 e 200 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che fissano le condizioni per la concessione della relativa autorizzazione e dagli 319 e 320 del Regolamento esecutivo (UE) 2015/2447 che specificano la procedura relativa alla gestione della semplificazione in parola.