CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5408
Tributi – Verifica fiscale – Avviso di accertamento – Mancata esecuzione del contraddittorio endoprocedimentale – Nullità dell’atto – Onere probatorio di ragioni rilevanti da far valere in sede di contraddittorio – Mancanza – Validità dell’atto
Svolgimento del processo
1. Con tempestivo ricorso la s.r.l. “D.I.” impugnava due avvisi di accertamento ed un atto di contestazione sanzioni inoltratigli dall’Agenzia delle Entrate e relativi a rettifica IVA, IRPEF e IRAP per gli anni di imposta 2005 e 2006, per il complessivo importo di € 67.165,00.
La vicenda traeva origine da una verifica della G. di F. presso la società G.M. s.p.a.. Durante l’accesso veniva rinvenuta una pennetta con annotata contabilità “in nero” ed acquisti non contabilizzati da parte della società D.I.. Da qui l’accertamento di un maggior reddito ai fini IVA, IRES e IRAP per gli anni di imposta 2005 e 2006.
Con sentenza depositata il 18\4\2012 la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso ritenendo assorbente, rispetto al merito, la questione preliminare della nullità degli accertamenti per omessa attivazione del preventivo contraddittorio con il contribuente.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. Lombardia, con sentenza del 20\6\2013, rigettava l’appello confermando le argomentazioni del giudice di primo grado.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo: violazione di legge in quanto la C.T.R. non aveva preso atto della consolidata giurisprudenza secondo la quale nel nostro ordinamento non è previsto alcun obbligo di contraddittorio, invocando quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604).
Nel caso in esame, sebbene l’iva appartenga alla categoria di tributi armonizzati (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26472 del 17/12/2014, Rv. 634232), il contribuente non ha esplicitato il nocumento derivato dall’omesso preventivo contraddittorio, così venendo meno all’onere probatorio di allegare circostanze rilevanti che avrebbe potuto far valere.
La stessa C.T.R. ha confermato la nullità degli accertamenti sulla mera base di una violazione formale, senza rilevare il fallimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.
La sentenza deve essere quindi cassata e rinviata alla C.T.R. competente, non essendosi tale giudice pronunciato sul merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R. Lombardia, in altra composizione, anche per le spese.
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