COVIP – Circolare 07 marzo 2018, n. 1598

Art. 1, commi 171 e 172, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Chiarimenti applicativi

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni in oggetto, con le quali sono stati dettati alcuni criteri per l’individuazione, nei contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali, della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa che risultano caratterizzarsi per l’essere contributi “aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005”.

Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione interessati da dette norme, si diffondono indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche.

Ai sensi della presente Circolare per fondi pensione negoziali nazionali di categoria si intendono sia quelli istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) ed e), e comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 sia le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005.

Con riguardo ai fondi pensione negoziali territoriali si fa riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 171, della Legge 205/2017, ai fondi pensione territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ossia ai fondi pensione aventi un bacino di potenziali aderenti circoscritto all’ambito territoriale di riferimento secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi operanti, in particolare, nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Veneto e nella Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

In primo luogo, si osserva che le norme contenute nei commi 171 e 172 dell’art. 1 della Legge 205/2017 risultano contraddistinte da una ratio comune, consistente nell’intento del Legislatore di privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore, in linea con lo spirito che informa tutto il Decreto lgs. 252/2005.

Con riferimento, poi, all’espressione “contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005” si evidenzia che la stessa è da intendersi riferita a quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. “contributi contrattuali”) in aggiunta agli “ordinari” flussi contributivi (per “ordinari” si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).

In merito alla portata applicativa del primo periodo del comma 171, tenuto conto della precisazione ivi contenuta secondo la quale la norma trova applicazione anche ai lavoratori che non abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare – con ciò dando per presupposto quantomeno il versamento dei contributi ordinari a carico del lavoratore e del datore di lavoro – si ritiene che lo stesso riguardi in particolare quei lavoratori che già aderiscono a un fondo pensione negoziale territoriale. Si tratta, cioè, di quei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza TFR nei casi in cui ciò sia previsto, ovvero a tale fondo siano iscritti per effetto del conferimento tacito del solo TFR (in base alle disposizioni che regolano la destinazione del TFR tacito in caso di pluralità di forme pensionistiche di destinazione).

Nei riguardi di costoro, qualora in aggiunta a tali voci contributive (ordinarie), un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto (così andandosi a consolidare all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta).

Il primo periodo del comma 171 non riguarda, invece, quei lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano a una forma  pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria. Nel caso in cui costoro maturassero il diritto ad un ulteriore contributo datoriale nel senso sopra precisato, in forza ad esempio della contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire. In questo caso, infatti, la successiva adesione a una forma territoriale comporterà, in applicazione dell’ultimo periodo del comma 172, di seguito illustrato, il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi “aggiuntivi”.

Il secondo periodo del comma 171 prende in considerazione la diversa ipotesi, al momento già presente in alcuni contratti collettivi di secondo o terzo livello, in cui, al fine del versamento del contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale). In tal caso, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se il lavoratore non è iscritto a nessun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR tacito.

Il primo e il secondo periodo del comma 172 regolano, invece, l’attuazione delle previsioni del comma 171, prevedendo che i fondi pensione negoziali territoriali debbano, entro giugno 2018, apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accogliere i predetti “contributi aggiuntivi”.

Il contributo aggiuntivo potrà pertanto affluire ai fondi pensione negoziali territoriali ai sensi del comma 171 solo successivamente a tale adeguamento statutario. Con norma di chiusura è, poi, previsto che laddove alla data del 1° luglio 2018 i fondi pensione negoziali territoriali non avessero ancora posto in essere le iniziative idonee alla predetta modifica statutaria, i contributi aggiuntivi dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di riferimento.

Infine, il terzo periodo del comma 172 riguarda coloro che risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi “aggiuntivi” (ad esempio il contributo c.d. contrattuale di parte datoriale), senza tuttavia versare allo stesso flussi di contributi “ordinari”. Nell’ipotesi in cui tali soggetti risultino essere altresì aderenti a una forma pensionistica territoriale e alla stessa destinino contributi ordinari, vi sarà il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale (così unificando in un’unica forma la posizione prima suddivisa su più forme). Fintanto che il lavoratore rimarrà iscritto al fondo territoriale destinandovi i contributi ordinari, i flussi di contributi aggiuntivi continueranno ad affluire a tale forma, secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 171.

I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella situazione sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità della posizione. La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà l’indicazione dei soggetti interessati, certificandone l’adesione al fondo medesimo.

Il diritto al ricongiungimento automatico, a carico del fondo pensione negoziale di categoria, vale comunque a regime e, quindi, anche per il futuro; i fondi pensione interessati definiranno quindi procedure idonee a garantire il suddetto ricongiungimento. Con riguardo alle indicazioni operative relative alle modifiche da apportare agli Statuti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche dei fondi pensione negoziali interessati dall’introduzione del contributo contrattuale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Relativamente agli ordinamenti statutari dei fondi pensione interessati dall’applicazione delle previsioni contenute nell’art.1, comma 171, primo periodo, che introducono contributi “aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005”, si ritiene che vadano operate le seguenti integrazioni delle disposizioni statutarie in essere. Si richiamano di seguito gli articoli dello Schema di statuto, deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, interessati dagli aggiornamenti di cui sopra, riportando separatamente le indicazioni fornite per i fondi pensione negoziali territoriali e per i fondi pensione negoziali nazionali di categoria.

Fondi pensione negoziali territoriali

Art. 6 – Scelte di investimento.

In questa sede andrà precisato il comparto di destinazione dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell’art.1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017. Al riguardo si ritiene preferibile prevedere che il contributo aggiuntivo sia destinato al comparto al quale affluiscono gli ulteriori contributi dell’aderente, salvo diversa indicazione dello stesso.

Art. 8 – Contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono volontariamente al Fondo e che siano interessati dal versamento di contributi aggiuntivi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 171, prima periodo, della Legge 205/2017, andrà precisato che detti contributi si aggiungono a quelli a carico del lavoratore, del datore di lavoro e al TFR.

Fondi pensione negoziali nazionali di categoria

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale.

In questo articolo viene attualmente disciplinata, coerentemente con le previsioni della Fonte istitutiva, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Nella formulazione della previsione  andrà tuttavia tenuto conto della fattispecie di cui all’art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, che consente la ricongiunzione dei contributi contrattuali alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

In termini più generali, con riferimento alle modifiche statutarie da apportare agli ordinamenti dei fondi negoziali territoriali individuati dal lavoratore come destinatari del contributo previsto da una disposizione normativa o contrattuale ai sensi dell’art. 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 205/2017, si rinvia, per quanto compatibili, alle indicazioni fornite dalla COVIP in occasione della risposta a un quesito posto proprio in materia di adesione contrattuale da una Fonte istitutiva di un fondo pensione negoziale e pubblicata sul sito di questa Autorità nel giugno 2017.

Con riferimento alle modalità con le quali potranno essere introdotte le modifiche statutarie di cui sopra, si reputa che i fondi interessati possano ricorrere alle procedure semplificate previste dai rispettivi ordinamenti per il recepimento di disposizioni normative o della fonte istitutiva, ovvero di indicazioni della COVIP. Le stesse saranno poi oggetto di comunicazione a sensi dell’art. 8 del Regolamento COVIP sulle procedure, adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Con riguardo alla Nota informativa dei fondi pensione negoziali territoriali tutte le informazioni inerenti il contributo aggiuntivo di cui all’art. 1, comma 171, primo e secondo periodo, della Legge 205/2017 e ricavabili dal contratto collettivo (o dalla norma di legge) devono essere riportate nell’Allegato alla medesima Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente.

Andranno inoltre rese coerenti con le disposizioni statutarie interessate dall’introduzione dei suddetti contributi le informazioni riportate nella Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare, paragrafo B. – Il Finanziamento, C.4. – Modalità di impiego dei contributi, E.4. – Trasferimento della posizione individuale e H.1. Adesione.

Sempre con riguardo alla Nota informativa dei fondi pensione negoziali territoriali interessati dall’art. 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 205/2017, va integrata la Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente con sintetiche indicazioni riguardanti la suddetta categoria di aderenti contrattuali.

I fondi pensione negoziali di categoria dovranno rendere coerenti le disposizioni di cui alla Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare, E.4. – Trasferimento della posizione individuale con le previsioni di cui all’art. 12 dello Statuto.

Relativamente alla Comunicazione periodica, si rappresenta, in via generale, che i fondi pensione negoziali territoriali e i fondi pensione negoziali di categoria dovranno riportare, nella Parte Prima, Sez. 3 – Posizione individuale maturata, tra il totale delle entrate, l’ammontare del contributo contrattuale confluito a tale titolo al fondo pensione; tra le informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno dovrà essere poi precisato il singolo contributo contrattuale, la data dell’operazione e il relativo comparto di destinazione.