CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4595

Agevolazioni fiscali per acquisto della prima casa – Revoca – Mancato trasferimento della residenza nel Comune ove era situato l’immobile

Rilevato che

1.in controversia concernente la tempestività dell’avviso di liquidazione in revoca di agevolazioni fiscali per acquisto della prima casa, notificato a T.F. in data 9 gennaio 2009 e motivato con rilievo che nei diciotto mesi successivi all’acquisto, avvenuto in data 29 ottobre 2002 con atto trascritto in data 15 novembre 2002, il T. non aveva trasferito la residenza nel comune ove era situato l’immobile, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 30 ottobre 2012, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’avviso tempestivo tenendo conto della proroga biennale del  termine di accertamento di cui all’art. 76d.P.R.131/86, prevista dall’art. 11, comma 1, L. 289/2002;

2.con ricorso notificato oltre che all’Agenzia delle Entrate anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e affidato a tre motivi, il T. ha chiesto la cassazione della suddetta sentenza;

3.L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso; considerato che:

va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per quanto riferito al Ministero della Economia e delle Finanze trattandosi di un soggetto nei cui “rapporti giuridici”, “poteri” e “competenze” in materia tributaria sono succedute exlege(art. 57, co.1 d.lgs. 300/99, con decorrenza dal 10 gennaio 2001 ex art.1 D.M. 28 dicembre 2000) le agenzie fiscali, dotate di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 22992/10 ed altre);

4.con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla applicazione della normativa dettata dal d.lgs. 165/01 nonché dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 (articolo 360,n.ri3-5)-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (violazione dell’art. 360 n.5)”, viene in sostanza dedotto, in primo luogo, che i giudici di appello, senza motivazione, hanno trascurato l’eccezione sollevata dal ricorrente, di inammissibilità o improcedibilità dell’appello per non avere l’Agenzia dimostrato la qualifica di “capo team legale delegato dal direttore provinciale”, del funzionario che, con tale qualifica, aveva firmato l’atto di appello e dunque per non aver dimostrato che detto funzionario avesse la legittimazione ad agire in giudizio spettante, in base alla normativa di cui al d.lgs. 165/01, al dirigente dell’ufficio e, in secondo luogo, che la commissione tributaria regionale, senza motivazione, “non ha applicato ed ha falsamente interpretato la normativa dell’art. 53, comma 2, del d.lgs 546/92 il quale prescrive che “ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario, l’appellante deve a pena di inammissibilità depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza” … [mentre] nel caso di specie era emerso che l’Agenzia delle entrate aveva omesso di depositare tempestivamente la copia dell’atto di impugnazione presso la Segreteria della Commissione di primo grado …”;

1.1 Il motivo è inammissibile: come affermato da questa Corte con la sentenza n. 7267 del 11/05/2012, il motivo di ricorso con il quale si censura un vizio erroneamente individuandone la tipologia è inammissibile; nel caso concreto, si censurano, come violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) e come mancato esame di fatti (art. 360, comma 1, n.5, nella versione applicabile ratione temporis), errori in procedendo e omissioni relative a fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo; tali errori avrebbero dovuto essere fatti valere ai sensi del n.4 dell’art. 360 c.p.c.; ai sensi del n.3 possono essere infatti dedotti errori relativi a leggi sostanziali ed anche errori relativi a leggi processuali sempre però che si tratti di leggi processuali destinate ad un giudice diverso da quello che ha reso la pronuncia della cui cassazione si tratta, in altri termini non errores in procedendo ma errores in iudicando de iure procedendi; sulla non riconducibilità al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di fatti diversi da quelli afferenti la fattispecie sostanziale, la Corte ha già statuito con la sentenza n. 5785 del 08/03/2017;

2.il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali viene dedotta, in relazione all’art. 360, n.3,c.p.c., “la violazione o la falsa applicazione dell’art. 76, comma 1 bis,d.P.R.131/1986” e la “violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs 546/1992 nonché falsa applicazione dell’art. 11 della legge 28/2002”, possono essere esaminati insieme in quanto sono volti entrambi a denunciare lo stesso errore di diritto asseritamente commesso dalla commissione tributaria regionale nel ritenere applicabile al termine triennale di accertamento previsto dall’art. 76 d.P.R., la proroga biennale disposta dall’art.11, comma 1, della L. 289/2002 anche per le ipotesi -quali quella di specie- di cui al comma 1 bis dello stesso articolo 11;

2.1. si tratta di motivi infondati: questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez V 11 maggio 2016, n. 9578; Cass. civ. sez VI-V ord. 20 gennaio 2016, n. 922; Cass. civ. sez V 13 novembre 2015, n. 23222; Cass. civ. sez. VI — V ord. 19 novembre 2014, n. 24683; Cass. civ. sez VI-V 11 settembre 2014, n. 19248; Cass. civ. sez V 18 aprile 2014, n. 9012; Cass. civ. sez. VI — V ord. 8 gennaio 2013, n. 279; Cass. civ. sez. VI — V ord. 3 dicembre 2010, n. 24575; Cass. civ. sez. VI — V ord. 17 maggio 2010, n, n. 12069) che la proroga prevista dal comma 1 dell’art. 11 della L. n. 289/2002 si applica anche alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie previste dal successivo comma 1-bis. Questo compatto orientamento ha trovato conferma da ultimo in un passaggio della motivazione della sentenza n. 18574 emessa dalle Sezioni Unite della Corte il 22 settembre 2016 (v. punto 2 laddove si legge: “…Giova innanzitutto evidenziare  che, alla stregua del citato articolo 11 siccome interpretato da condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità … non può escludersi la possibilità di fruire della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni nonché sull’incremento del valore aggiunto, anche  nelle ipotesi di definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte”);

3.conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;

4.le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi deld.m.n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per quanto proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2000,00, oltre spese prenotate a debito.