AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 08 marzo 2018

Convenzione relativa a un regime comune di transito

La Convenzione del 20 maggio 1987 è la base giuridica del regime del transito comune che è utilizzato per il trasporto di merci tra i 28 Stati membri dell’UE, i paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), la Turchia (dal 1° dicembre 2012), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( dal 1° luglio 2015) e la Serbia (dal 1° febbraio 2016).

La Convenzione in questione è stata modificata, da ultimo, dalla Decisione n. 1/2017 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 5 dicembre 2017, al fine di allinearla al nuovo regime del transito unionale stabilito dal Regolamento (EU) N. 952/2013 (CDU) del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dal Regolamento esecutivo (UE) 2015/2447, entrambi della Commissione (vedi nota n. 5443/RU del 17/01/2018 della scrivente Direzione Centrale).

La DG TAXUD della Commissione Europea ha provveduto a predisporre una versione consolidata in lingua italiana della Convenzione medesima che si allega al presente comunicato.