Corte di Cassazione sentenza n. 22880 depositata il 9 novembre 2016
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – LIQUIDAZIONE – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – INAMMISSIBILITÀ – QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA COME INSINUAZIONE TARDIVA – AMMISSIBILITÀ – FONDAMENTO
PREMESSO IN FATTO
1. – L’avv. F. M. S. chiese ammettersi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della S. s.p.a. il suo credito prededucibile di Euro 48.887,81, relativo a prestazioni professionali svolte in favore della liquidazione coatta.
Il Tribunale di Palermo dichiaro’ inammissibile la domanda per essere stata proposta con atto di opposizione allo stato passivo, anziche’ con atto di insinuazione tardiva.
La Corte d’appello ha respinto il gravame del soccombente osservando che la sua domanda era incontrovertibilmente qualificabile come opposizione a stato passivo e, in quanto tale, era inammissibile perche’ proposta non gia’ avverso lo stato passivo della liquidazione coatta, bensi’ avverso la successiva nota con cui i commissari liquidatori avevano riscontrato negativamente la richiesta di pagamento del creditore.
2. – L’avv. S. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i commissari liquidatori hanno resistito con controricorso.
E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con cui viene proposto l’accoglimento del ricorso.
La relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali hanno presentato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ dei documenti (istanza di ammissione tardiva al passivo depositata dall’avv. S. nelle more del presente giudizio di legittimita’ e relativo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale) prodotti dalla controricorrente unitamente alla memoria. Si tratta invero di atti non riguardanti la nullita’ della sentenza impugnata o l’ammissibilita’ del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.).
4. – I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente essendo tutti finalizzati alla qualificazione della domanda quale insinuazione tardiva, sono fondati sotto l’assorbente profilo che, per quanto l’avv. S. avesse proposto una opposizione allo stato passivo pacificamente inammissibile in quanto tale, era compito del giudice verificare – in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali – se, proprio in considerazione di detta inammissibilita’, essa fosse convertibile in altra domanda rivolta al medesimo scopo, della quale tuttavia presentasse i requisiti di ammissibilita’.
La domanda dell’avv. S. (che questa Corte puo’ esaminare e interpretare essendo chiaramente denunciato un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) certamente presentava tutti i requisiti di ammissibilita’ della domanda di insinuazione tardiva di credito, la cui forma e’ dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 89 disciplinata proprio mediante rinvio alle disposizioni valevoli per l’opposizione a stato passivo contenute negli artt. 87, commi da 2 a 5, e 88 medesimo decreto, escluso dunque il riferimento all’impugnazione dello stato passivo (menzionata invece nell’art. 87, comma 1 cit.), la cui sola omissione e’, appunto, nel nostro caso, a fondamento della inammissibilita’ dell’opposizione in quanto tale.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminera’ la domanda dell’avv. S. convertita in istanza tardiva di ammissione al passivo e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
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