Corte di Cassazione sentenza n. 22847 depositata il 9 novembre 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – – TITOLO DI CREDITO – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – PORTATORE DEL TITOLO – ESERCIZIO DELL’AZIONE CAUSALE – DEPOSITO DEL TITOLO IN ORIGINALE – NECESSITÀ – OMESSO DEPOSITO – CONSEGUENZE – AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.D. Immobiliare s.r.l. impugna la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 9 giugno 2009, che ribadi’ il rigetto della sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 370 mila Euro vantato in ragione di un assegno bancario emesso dalla societa’ poi fallita.
Secondo la corte d’appello l’azione cartolare esercitata dall’opponente era soggetta al termine di prescrizione semestrale, che era gia’ decorso al momento del deposito della domanda di insinuazione al passivo, peraltro sprovvista del titolo in originale sottoposto a sequestro penale.
Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75, comma 1, nonche’ vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte erroneamente ritenuto prescritta l’azione cartolare, nonostante gli atti interruttivi posti in essere prima con la notifica di un atto di precetto e poi con il deposito in cancelleria della domanda di insinuazione al passivo.
2. – Il motivo e’ fondato.
La corte d’appello ha senz’altro ritenuto prescritta l’azione cartolare esercitata dal possessore dell’assegno bancario, in quanto successivamente al protesto del titolo (risalente al (OMISSIS)), erano decorsi sei mesi senza alcun atto interruttivo e senza che l’originale del titolo fosse stato consegnato al curatore fallimentare.
In realta’, sull’accertamento dell’estinzione o meno dell’azione cartolare, nessuna influenza avrebbe potuto esercitare la circostanza che il titolo non fosse stato materialmente prodotto in originale con la domanda di insinuazione al passivo – a causa del sequestro del documento disposto in precedenza dal giudice penale -, trattandosi di una questione relativa in thesi alla fondatezza dell’azione cartolare in discussione e non alla sua eventuale prescrizione.
Al riguardo, va senz’altro richiamato l’orientamento di questa Corte, a tenore del quale l’onere di produrre in giudizio il titolo in originale, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 58 quando il portatore di un titolo di credito che intenda partecipare al concorso del traente fallito faccia valere l’azione causale, comporta soltanto che in mancanza di produzione dell’originale, il credito andra’ ammesso con riserva, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilita’ di insinuazione da parte di altri creditori in via cartolare, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni di regresso (Cass. 25 agosto 2004, n. 16859).
Inoltre il giudice di merito ha omesso di considerare il fatto storico, compiutamente allegato dal ricorrente negli scritti difensivi, costituito dall’intervenuta notifica di un atto di precetto alla societa’ poi fallita gia’ in data (OMISSIS); con il risultato che alla data del deposito della domanda di insinuazione al passivo ((OMISSIS)) pacificamente idonea ad interrompere la prescrizione con effetti permanenti durante tutto il corso del fallimento, L. Fall., ex art. 94 – non era ancora maturata la prescrizione ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75.
3.- In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimita’.