AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 marzo 2018, n. 20/E

Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 nel modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)

Con la risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2016 sono stati istituiti i codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce che per il pagamento delle somme richieste con i predetti atti di recupero non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al riguardo, i suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

– nel campo “tipo”, la lettera “R”;

– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

– nel campo “codice”, il codice tributo.

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) sono valorizzati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.

La presente risoluzione decorre dal 19 marzo 2018.