PREVINDAI – Comunicato 08 marzo 2018
Aggiornamento del Documento di regolamentazione del riscatto della posizione individuale
E’ stato aggiornato il Documento di regolamentazione del riscatto della posizione individuale, sulla base delle disposizioni fornite dalla Legge n. 205/2017 (cosiddetta Legge di Bilancio per il 2018).In particolare, l’art.1, comma 168, lett. b) della Legge di Bilancio per il 2018 ha disposto la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 14, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 252/2005: è ora consentito all’iscritto di esercitare il diritto al riscatto totale della posizione per invalidità permanente o a seguito della cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi – finché in possesso delle condizioni legittimanti – a prescindere dal periodo di tempo mancante alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Allegato
Documento di regolamentazione del riscatto della posizione individuale
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2018
PREMESSA
In applicazione di quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (appresso: Decreto), dal vigente Statuto del Previndai Fondo Pensione (appresso anche Fondo), nonché dal presente Documento, l’iscritto può richiedere il riscatto a valere sulla posizione individuale maturata.
ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO E TIPOLOGIE DI RISCATTO
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione a Previndai, l’art. 12 dello Statuto del Fondo stabilisce le modalità di esercizio del riscatto parziale o totale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14 del Decreto. Il diritto al riscatto spetta, nelle misure e secondo le modalità ed i termini specificati nel presente Documento, all’iscritto al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo e che non sia in possesso dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge. Tale ultima condizione non rileva qualora l’iscritto non abbia ancora maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari.
2. Le tipologie di riscatto previste, esercitabili dall’iscritto, sono le seguenti:
a. RISCATTO PARZIALE nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a1) cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
a2) ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità – oggi procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (fattispecie non applicabile alla categoria);
a3) ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di cui all’art. 4 della L. 92/2012 (cosiddetto esodo incentivato);
a4) dirigente che, avendo cessato l’attività lavorativa, non si sia iscritto, nei successivi sei mesi, ad altro fondo pensione cui poter trasferire la posizione in relazione ad una nuova attività lavorativa.
b. RISCATTO TOTALE in caso di:
b1) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
b2) cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
b3) dirigente che, avendo cessato l’attività lavorativa, non si sia iscritto, nei successivi sei mesi, ad altro fondo pensione cui poter trasferire la posizione in relazione ad una nuova attività lavorativa;
b4) pensionamento dell’iscritto che, pur avendo esercitato il diritto al pensionamento obbligatorio, non abbia ancora maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari.
Ai fini dell’operatività di cui ai precedenti punti a) e b) si rimanda all’art. 4.
3. In caso di morte dell’iscritto al Fondo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Tale fattispecie trova regolamentazione nel documento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) del 15 luglio 2008. Ai fini dell’operatività si rimanda all’art. 4.
4. In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell’iscritto, assistiti da garanzia, condizione per l’accesso al riscatto da parte dell’iscritto stesso è l’attestazione di estinzione del debito – attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso – ovvero, dichiarazione di assenso di detta società.
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
1. Le richieste devono essere inoltrate direttamente al Fondo, Via Palermo 8, in Roma 00184 e si considerano validamente presentate purché accompagnate dalla documentazione prevista nel presente Documento ed evidenziata nell’apposita modulistica disponibile nel sito internet del Fondo.
2. Le richieste sono esaminate dal Fondo e viene dato loro seguito entro il termine massimo di sei mesi, sempreché la documentazione a supporto della richiesta sia completa ed il Fondo disponga delle necessarie informazioni di natura fiscale.
3. Qualora il riscatto della posizione sia esercitato da società finanziaria a seguito di delega rilasciata dall’iscritto in occasione di sottoscrizione di contratto di finanziamento, la società stessa dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti statutariamente previsti in capo all’iscritto, producendo la documentazione di cui al successivo articolo 4.
ART. 3 – IMPORTO DEL RISCATTO
1. L’importo del riscatto parziale è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento della liquidazione, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:
– alla data dell’ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi;
– alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari.
In caso di posizione frazionata in differenti comparti, l’iscritto deve indicare i comparti da cui attingere le somme.
2. L’importo del riscatto totale è pari alla posizione complessivamente maturata, comprensiva dei versamenti effettuati ed accreditati, ivi incluse le quote di TFR, nonché del risultato di gestione – quantificato al primo giorno di valorizzazione utile per ciascun comparto di appartenenza, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al riscatto – al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio precedenti anticipazioni, riscatti).
3. Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, l’importo del riscatto viene erogato al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del Fondo) oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all’esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di Amministrazione a sensi dell’art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto, dello Statuto.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 3, verrà smobilizzata la parte di posizione tale che il relativo importo netto sia sufficiente a coprire il debito residuo, nei limiti della posizione stessa netta. L’eventuale eccedenza sarà liquidata all’interessato solo previa sua esplicita richiesta.
ART. 4 -REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
1. Le diverse tipologie di riscatto previste all’art. 1 vengono regolamentate secondo quanto di seguito specificato in materia di requisiti e documentazione da produrre al Fondo. Alla ricezione della domanda di riscatto, Previndai annullerà qualsiasi precedente richiesta di opzione di comparto presentata dall’iscritto e non ancora eseguita.
2. RISCATTI PARZIALI: per accedere alle varie tipologie devono ricorrere le relative condizioni.
a1) Per inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi (art. 14, co. 2, lett. b) del Decreto).
– perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La cessazione del rapporto di lavoro può essere avvenuta per cause dipendenti dalla volontà delle parti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento) o non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale): in questo secondo caso il modulo di domanda da trasmettere al Previndai deve essere sottoscritto anche dall’azienda. In mancanza, l’iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
– inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi: tale condizione deve essere documentata da apposito certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l’Impiego (stato occupazionale) recante l’indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status, da trasmettere al Fondo unitamente al modulo di richiesta di riscatto;
All’atto della richiesta di riscatto l’iscritto, se titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, dovrà darne comunicazione al Fondo per consentire allo stesso di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007.
a2) Per ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità – oggi procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria: fattispecie non trattata in quanto non applicabile alla categoria.
a3) Per ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di cui all’art. 4 della L. 92/2012 (esodo incentivato).
– perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo;
– sussistenza, in favore dell’iscritto della prestazione INPS di cui all’art. 4 della L. 92/2012, documentata da specifica comunicazione dell’Istituto;
All’atto della richiesta di riscatto l’iscritto, se titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, dovrà darne comunicazione al Fondo per consentire allo stesso di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007.
a4) Per cause diverse dalle precedenti (art. 14, co. 5, del Decreto).
– perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La cessazione del rapporto di lavoro può essere avvenuta per cause dipendenti dalla volontà delle parti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento) o non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale): in questo secondo caso il modulo di domanda da trasmettere al Previndai deve essere sottoscritto anche dall’azienda. In mancanza, l’iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
– non essersi iscritto, nei sei mesi successivi alla perdita dei requisiti di partecipazione, ad altro fondo pensione al quale l’interessato avrebbe potuto trasferire la propria posizione in relazione alla nuova attività (art. 14, co. 2, lett. a) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni);
Il dirigente potrà richiedere la parte residua della posizione, per la medesima fattispecie, esclusivamente in unica soluzione e, comunque, trascorsi almeno sei mesi dal precedente riscatto, sempreché permangano i requisiti. Sono salve le altre tipologie di erogazioni qualora ne ricorrano le condizioni. L’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro che dia luogo a contribuzione a Previndai e la successiva cessazione ripristina la facoltà di riscatto parziale o totale, ricorrendone nuovamente i requisiti.
In sede di liquidazione del riscatto, verrà addebitato, sull’importo netto, il costo per l’esercizio di tale facoltà (art. 7, co. 1, lett. b) dello Statuto) nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione (cfr. Nota Informativa, “Costi nella fase di accumulo”).
3. I RISCATTI TOTALI possono essere richiesti dall’iscritto per le seguenti causali.
b1) Per invalidità permanente (art. 14, co. 2, lett. c) del Decreto).
– Per accedere a tale tipologia di riscatto l’iscritto deve aver ottenuto, dall’Autorità competente, il riconoscimento di invalidità permanente con riduzione di capacità lavorativa a meno di un terzo; nella fattispecie, è necessario fornire apposita documentazione rilasciata da tale Autorità.
Tale riscatto può essere esercitato anche in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso l’iscritto potrà decidere se riprendere a contribuire al Fondo, formulando una nuova adesione. In quest’ultima ipotesi non sarà ammessa una successiva richiesta di riscatto con la stessa motivazione.
All’atto della richiesta di riscatto, l’iscritto, se titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, dovrà darne comunicazione al Fondo per consentire allo stesso di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007.
b2) Per inoccupazione superiore a 48 mesi (art. 14, co. 2, lett. c) del Decreto).
– perdita dei requisiti di partecipazione a Previndai. La cessazione può avvenire per cause dipendenti dalla volontà delle parti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento) o non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale): in questo secondo caso il modulo di domanda da trasmettere al Fondo deve essere sottoscritto anche dall’azienda. In mancanza di sottoscrizione da parte dell’azienda, l’iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
– inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi: questa deve essere documentata da apposito certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l’Impiego (stato occupazionale) recante l’indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status, da trasmettere al Fondo unitamente al modulo di richiesta di riscatto.
All’atto della richiesta di riscatto l’iscritto, se titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, dovrà darne comunicazione al Fondo per consentire allo stesso di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007.
In sede di liquidazione del riscatto, verrà addebitato sull’importo netto, il costo per l’esercizio di tale facoltà (art. 7, co. 1, lett. b) dello Statuto) nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione (cfr. Nota Informativa, “Costi nella fase di accumulo”).
b3) Per cause diverse dalle precedenti (art. 14, co. 5, del Decreto).
I requisiti richiesti sono i medesimi di cui all’art. 4, co.2, punto a4)
b4) Iscritto in possesso dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge e che non abbia maturato cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
– essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche di legge (a carico dell’INPS o di altri enti di previdenza obbligatoria) ed aver presentato la relativa richiesta all’ente di legge;
– non aver maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. A tal fine sono utili i periodi di iscrizione alle citate forme pensionistiche complementari con posizione ancora conservata al momento della richiesta di prestazione al Previndai.
L’esercizio del riscatto totale della posizione individuale farà perdere al cosiddetto “vecchio” iscritto tale condizione; l’eventuale successiva adesione avverrà con la qualifica di “nuovo” iscritto.
4. In caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche la Covip ha evidenziato che il diritto al riscatto spetta prioritariamente ai beneficiari designati dal titolare della posizione e solo in assenza di esplicita volontà dell’aderente, agli eredi.
Pertanto:
– i soggetti designati hanno prevalenza sugli eredi;
– trattasi di prestazione “iure proprio” e non “iure successionis”. Per tale motivo, in assenza di specifiche indicazioni effettuate dal de cuius, la prestazione deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto;
– resta comunque valida una diversa volontà degli aventi diritto per effetto di un accordo tra gli stessi.
ART. 5 – DECORRENZA DEL DOCUMENTO
Il presente Documento entra in vigore il 26 gennaio 2018, fermi gli effetti di legge.