CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2018, n. 5709

Cartelle esattoriali – Nullità delle notificazioni – Decesso del destinatario – Nuova notificazione nel domicilio del defunto, impersonalmente agli eredi ovvero ai singoli eredi da identificarsi – Eredi del contribuente – Comunicazione all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa, le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale

Ritenuto

che con sentenza n. 355/2012 la Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da Equitalia ETR S.p.A. contro la sentenza che aveva accolto l’opposizione di S.F. avverso le cartelle esattoriali intestate a S.L. e notificategli da S. per conto di INPS, SCCI ed INAIL ai fini del pagamento di oneri contributivi, dichiarando la nullità delle notificazioni delle medesime cartelle;

che la Corte, confermando la pronuncia del primo giudice, sosteneva che nel caso in esame, malgrado la morte di S.L., destinatario delle cartelle, non fosse stata comunicata ad Equitalia ovvero ad Inps ed INAIL, essa era stata certamente dichiarata all’agente delle notificazioni, che infatti aveva eseguito le notificazioni, in assenza del contribuente, a S.F., quale figlio del defunto S.L. o quale presunto erede; che pertanto a fronte della notizia del decesso di S.L., destinatario delle cartelle l’agente della notificazione avrebbe dovuto restituire le stesse ad Equitalia, che a sua volta avrebbe potuto procedere, su mandato degli enti impositori, ad una nuova notificazione nel domicilio del defunto, impersonalmente agli eredi ovvero ai singoli eredi da identificarsi, nei limiti di quanto poteva essere richiesto agli stessi;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A. con un motivo di censura con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge (ex articolo 360 comma 1 numero tre c.p.c.) in relazione all’articolo 65 d.p.r. 600/1973, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, nel caso di specie, non avendo mai ricevuto la comunicazione relativa all’avvenuto decesso del contribuente né i dati identificativi di tutti gli eredi, l’agente della riscossione avesse legittimamente provveduto ad eseguire la notifica delle cartelle di pagamento intestate al de cuius presso l’ultimo domicilio del defunto e senza l’indicazione di tutti gli eredi; che S.F. ha resistito con controricorso;

Considerato

che l’art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dopo avere posto nel primo comma il principio che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, stabilisce nel secondo comma che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale; che il quarto comma, poi, aggiunge che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma;

che nel caso in esame la notifica delle cartelle intestate al defunto S.L. ed effettuata nelle mani di S.F., in quanto figlio ed erede, deve ritenersi tuttavia efficace, in quanto, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 311/2010, se l’Ufficio non è stato informato della morte del contribuente non può disporre che la notifica dell’atto impositivo sia eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio di lui; ed inoltre solo se il messo notificatore, ricevuta comunque la notizia della morte del destinatario dell’atto, non abbia rinvenuto al domicilio di lui persone idonee e disponibili a ricevere l’atto, è tenuto a restituirlo con l’indicazione del motivo per cui la notificazione non aveva potuto aver luogo, con la conseguenza che l’Ufficio, reso così edotto del decesso, può disporre che l’atto sia notificato nei modi previsti dall’art. 65 cit. (Sez. 5, Sentenza n. 311 del 12/01/2010);

che in conclusione nel caso in esame la notifica deve ritenersi validamente effettuata poiché effettuata al domicilio dell’intestatario e nelle mani di S.F., idoneo a riceverla quale figlio e presunto erede di S.L.;

che la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata al giudice indicato nel dispositivo per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la liquidazione alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.