CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2018, n. 6000
Tributi locali – ICI – Accertamento – Fabbricati – Catasto – Ruralità
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 419/2/2016, depositata il 26 aprile 2016, la CTR dell’Abruzzo rigettò l’appello proposto dal Comune di L’Aquila nei confronti di O. di F.lli S. S.n.c. (di seguito società) avverso la sentenza della CTP di L’Aquila, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal suddetto Comune relativa ad ICI per l’anno 2008.
Avverso la sentenza della CTR l’ente locale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso.
Con il primo motivo il Comune di L’Aquila denuncia violazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dall’ente impositore, superando la definitività del prodromico avviso di accertamento, non impugnato dalla società, in ragione della riconosciuta ruralità del fabbricato, seppure, nell’anno di riferimento, individuato in catasto come capannone industriale (D/8) e non già, quindi, come manufatto edilizio pertinente ad attività silvopastorale (D/10).
Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata, muovendo dal contenuto delle disposizioni, pur dalla pronuncia medesima riconosciute come «decisamente innovative», del d.l. n. 201/2011, implicanti che ai fini fiscali non dovesse ritenersi più necessaria per i fabbricati rurali l’attribuzione della categoria D/10 per gli immobili strumentali in presenza della specifica annotazione, ha quindi ritenuto che non potesse costituire impedimento alla riconosciuta sua retroattiva qualificazione come rurale, l’esistenza di avviso di accertamento non impugnato nei termini, per essere il riconoscimento del requisito di ruralità intervenuto solo successivamente, essendo stato esso richiesto sin dal 24 gennaio 2006.
In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale — ove seguita ad accertamento non impugnato — non integra lite pendente sul fondamento della pretesa impositiva, implicando detta ingiunzione atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27163; Cass. sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19204; Cass. sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6205).
Di contro deve rilevarsi che il controricorso, nella parte in cui assume che l’attribuzione della natura rurale al fabbricato oggetto di accertamento sarebbe conseguenza di un fatto sopravvenuto all’avviso di accertamento medesimo, cioè di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2007 e di successiva missiva del 19 marzo (in altro passo si legge aprile 2013) secondo cui detta “ruralità per l’unità immobiliare in argomento decorre dal 24 gennaio 2006”, è carente di autosufficienza, non essendo trascritto integralmente il contenuto dei rispettivi atti, né indicato il tempo e luogo della relativa produzione da parte della società nel giudizio di merito.
Deve pertanto ribadirsi che in sede di opposizione all’ingiunzione di pagamento conseguente alla definitività, per mancata impugnazione nei termini, dell’avviso di accertamento riferito a fabbricato nel 2006 classificato in catasto D/8, non poteva essere rimessa in discussione per detto anno d’imposizione la natura del fabbricato stesso come rurale, ormai preclusa dall’accertamento definitivo.
Il ricorso del Comune di L’Aquila va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso della società.
Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito in considerazione dell’andamento della controversia, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore del Comune ricorrente, a carico della controricorrente, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.