CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6193

Tributi – IRAP – Medico – Utilizzo di tre studi propri – Impiego di beni strumentali indispensabili all’esercizio dell’attività – Oggettivo superamento della soglia “minima indispensabile” – Applicazione dell’imposta – Legittimità

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per il 2007.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 c.p.c. del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, ad avviso del ricorrente i giudici d’appello avrebbero adottato una motivazione meramente apparente che non consentirebbe di evincere le ragioni per le quali, nel caso di specie, sarebbe stata ravvisata l’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale svolta dal contribuente. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, basandosi sulla disponibilità di due studi per l’esercizio dell’attività di medico di famiglia che erano, invece, necessari secondo la convenzione stipulata con l’ASL di Frosinone, né tantomeno poteva considerarsi dirimente l’utilizzo di un collaboratore part time, mentre, lo svolgimento della contestuale attività libero professionale di odontoiatra in un ulteriore studio non provava l’esistenza di un’autonoma organizzazione, atteso che veniva svolta con attrezzature, compensi e spese non eccedenti, per quantità e valore, il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio di tale professione e senza l’ausilio di lavoro altrui.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince una sufficiente disamina dei presupposti di fatto che ne costituiscono fondamento, così come può ritenersi comprensibile l’iter logico seguito, di talché può ritenersi rispettato il parametro del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/14).

Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze di convenzione, non è circostanza che possa far ritenere sussistente “l’autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17 – non massimate -), tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (Cass. ord. n. 16369/17; conf. nel caso di due o più studi, Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; 22852/16, 22103/16).

Nel caso di specie, i giudici si sono discostati dal superiore principio di diritto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dl ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.