CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6383
Accertamento – Contenzioso tributario – Procedimento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica
Rilevato che
Con sentenza in data 11 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dalla A.S. V. N. avverso la sentenza n. 3603/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi dirimente la fondatezza dell’eccezione di invalidità dell’atto impositivo impugnato perché emesso oltre il termine decadenziale ordinario di cui all’art. 43, d.P.R. 600/1973, non potendosi applicare la disciplina derogatoria del c.d. “raddoppio dei termini” in caso di sussistenza di violazione penale concorrente con quelle tributarie, in considerazione delle nuove disposizioni abroganti contenute nella legge di stabilità per il 2016. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’associazione contribuente, che successivamente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che
Già nel controricorso la difesa della associazione contribuente evidenzia che tra i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento de quo vi era quello che ne eccepiva l’invalidità in quanto emesso nei confronti di un entità soggettiva giuridicamente non più esistente, in quanto estinta nel 2006, mentre appunto detto atto impositivo è stato notificato nel 2014.
Con la memoria depositata la contro ricorrente ha ulteriormente ribadito ed articolato tale argomento difensivo, basandolo fattualmente anche sugli stessi accertamenti istruttori dell’Ente impositore, che comunque non risulta averla contestata nel corso del giudizio.
Peraltro la controricorrente altresì allega la sussistenza di un giudicato esterno (debitamente attestato) relativo ad altra annualità fiscale che tale invalidità ha sancito in relazione all’avviso di accertamento oggetto di quel procedimento, dunque preclusivamente accertando il fatto dell’avvenuta estinzione dell’associazione contribuente (Commissione tributaria regionale della Puglia, Sentenza n. 884/6/16 del 12 febbraio 2016 in relazione all’ avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004). Ciò posto, va ribadito che «In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell’appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.» (Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015, Rv. 636861 – 01).
In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Stante l’esito alterno dei giudizi di merito e tenuto conto della definizione in rito di questo giudizio di legittimità, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese processuali.