CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6415
Indennità di accompagnamento – Tardività dell’appello – Non sussiste – Costituzione in giudizio a mezzo di propri dipendenti designati ex art. 10, L. n. 248/2005 – Assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari
Rilevato
Che con sentenza n. 956/2012, pronunciata e pubblicata il 27 settembre 2012, la Corte di appello di Firenze, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di F.F., avverso la decisione del Tribunale di Pistoia (che aveva riconosciuto il diritto di F.F. a percepire l’indennità di accompagnamento), dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo corretta la notifica effettuata all’I.N.P.S. presso la sede di Pistoia dell’Istituto il 17 novembre 2010;
che avverso tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione con un motivo con il quale, dato per accertato che nel giudizio promosso da F.F. l’Inps si era costituito come da memoria in atti in data 18.3.2010 a mezzo di proprio dipendente a ciò designato ai sensi dell’art. 10 legge n. 248/2005, deduce la violazione del citato articolo 10 comma 6 del d.l. n. 203/2005 conv. in legge n. 248/2005 in relazione agli artt. 417, 285, 170 cod. proc. civ.; che la parte intimata non ha spiegato alcuna attività difensiva;
Considerato
Che il motivo è fondato, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, tenuto conto del testo del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, coordinato con la legge di conversione n. 248 del 2005, e delle modificazioni apportate dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 5, convertito nella L. n. 102 del 2009 e dal successivo D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 9, con riguardo all’assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari, il principio secondo cui la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.10.2014, n. 21698; id. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690);
che la situazione posta dalla sopra citata norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, è stata ritenuta, da Cassazione 15.9.2016 n. 18154, attratta all’interno dell’ambito regolato dal citato principio atteso che la previsione in esame, nell’attribuire all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, comma 3, in materia di contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro nonché la generale previsione di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, art. 3 che consentiva alle amministrazioni statali, previa intesa con l’Avvocatura dello Stato, di farsi rappresentare da propri funzionali nei giudizi pretorili ed innanzi al conciliatore) nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorché tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (si veda, con riguardo al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, la già citata Cass. n. 12730/2013 e, con riguardo al R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, Cass. 10 agosto 2000, n. 10571 secondo cui la notifica non può essere effettuata a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge);
che neppure osta all’applicabilità dell’indicato principio l’indicazione di una notifica da effettuarsi presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. (così il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6) atteso che nulla è specificato in ordine alle ulteriori modalità di tale notifica, per le quali soccorrono i principi generali sopra richiamati e se la ratio della disposizione è quella di consentire all’Istituto di costituirsi “personalmente” a mezzo di propri dipendenti, sono proprio tali dipendenti cui va notificata la sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 170, comma 3, cod. proc. civ., sicché il breve termine di impugnazione non poteva farsi decorrere dalla notifica della sentenza all’INPS in proprio, ossia alla parte personalmente; che dunque il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata va disposto il rinvio ad altro giudice che si individua nella Corte d’ appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.