CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6528
Tributi – Cartella di pagamento – Invalidità della notifica – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Proposizione del ricorso da parte del contribuente
Fatti della causa
1. La M. & B. srl impugnava la cartella di pagamento notificatale ai sensi dell’art. 60, lettera e) del d.P.R. 600/73, da Equitalia Sud spa per mancato versamento di Iva relativa all’anno 2005, facendo valere la invalidità della notifica e contestando la pretesa del Fisco.
2. L’adita commissione tributaria provinciale di Roma riteneva sanata la nullità della notifica e accoglieva l’impugnazione nel merito.
3. L’Agenzia delle Entrate interponeva appello quanto al merito; la contribuente interponeva appello incidentale quanto alla sanatoria della notifica.
4. La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 30 ottobre 2012, accoglieva l’appello incidentale sul motivo che l’invalidità della notifica della cartella, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, non poteva dirsi sanata per raggiungimento dello scopo perché “la ritenuta sanatoria conseguente alla proposizione del ricorso, deve escludersi, stante la comunque intervenuta decadenza, sulla base del principio affermato dalla Cassazione secondo cui la cartella di pagamento per la natura sostanziale e non processuale, acquista efficacia solo se portata a conoscenza dell’interessato con la materiale e regolare notifica, senza possibilità di applicazione dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 12007/11)”; la commissione conseguentemente rigettava l’appello principale.
5. Avverso tale sentenza ricorre, con un motivo, l’Agenzia delle Entrate.
6. La società contribuente resiste con controricorso.
7. Equitalia Sud spa non si è costituita.
8. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/73 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale del Lazio ha errato nel ritenere inapplicabile l’art. 156 c.p.c. alla notifica della cartella.
2. Il motivo è fondato:
2.1. è opportuno premettere che, vertendosi in tema di inosservanza dell’ordine degli snodi procedurali della notificazione per essersi fatto ricorso alle modalità previste dall’articolo 60 del d.P.R. 600/73, alla lettera e) (che recita testualmente: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”) senza che ve ne fossero i presupposti, si discute di un’ipotesi non di inesistenza -secondo l’assunto della ricorrente – ma di nullità della notifica;
2.2. la commissione tributaria regionale, richiamando la sentenza n. 12007/2011, ha disatteso le affermazioni della Corte per cui “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014), e, per cui, più in generale, “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016), affermazioni alle quali avrebbe invece dovuto attenersi siccome conformi agli insegnamenti delle Sezioni Unite: “la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.” (Sez. U, n. 19854/2004).
5. Il motivo deve pertanto essere accolto.
6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, perché decida sull’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado.
7. La commissione dovrà decidere anche delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.