CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6254
Amministrazione straordinaria – Opposizione allo stato passivo – Differenze dovute in riferimento all’indennità di anzianità e Tfr – Licenziamento illegittimo e reintegra
Fatti di causa
1. – Con decreto del 28 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo spiegata da B.G. nei confronti di A.S. S.p.A. in amministrazione straordinaria, ammettendolo per l’ulteriore importo di € 18.892,40 in privilegio a titolo di differenze dovute in riferimento all’indennità di anzianità e TFR, oltre accessori.
Il B., nel proporre opposizione allo stato passivo, ha in breve sostenuto di essere stato ammesso per un importo inferiore a quello dovuto, perché, essendo stato licenziato illegittimamente e reintegrato dal giudice, gli era stato riconosciuto un credito pari a tutti gli stipendi non percepiti (con rivalutazione e interessi), oltre a quanto dovuto per differenze in materia di indennità di anzianità e tfr. Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione con l’ammissione per la maggior somma indicata, ma in relazione solo ad indennità e tfr, quantificati dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato e pertanto in relazione ad importi non più modificabili. Viceversa, in relazione alle maggiori somme domandate per gli stipendi non percepiti e rivalutati, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse un difetto di prova dell’istante, che non aveva prodotto l’ultima busta paga, sicché doveva condividersi il calcolo del dovuto fatto dal ctu, non essendo d’altronde utilizzabile la documentazione fornita dal B. solo su supporto elettronico.
2. – Per la cassazione del decreto B.G. ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria.
A.S. S.p.A. in amministrazione straordinaria non ha spiegato difese.
Ragioni della decisione
1. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:
i) violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale e degli articoli 98 99 della legge fallimentare sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, anche in relazione all’articolo 345, terzo comma, c.p.c., con riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurandosi il decreto impugnato per aver fatto applicazione del decreto ministeriale numero 44 del 2011 che non era applicabile ratione temporis alla controversia in esame;
ii) omessa applicazione dell’articolo 2712 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurandosi il decreto impugnato per non aver tenuto conto che la busta paga necessaria ai fini del calcolo del credito di esso B. era stata prodotta in formato digitale (su CD-ROM) la cui conformità all’originale non era stata contestata;
iii) nullità dell’impugnato decreto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, primo comma, c.p.c., con riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.c., censurandosi nuovamente la sentenza impugnata, in collegamento con il motivo precedente, per non aver tenuto conto della documentazione prodotta su supporto magnetico;
iv) nullità della sentenza per omessa applicazione dell’articolo 183, quarto comma, c.p.c., con riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., censurandosi il decreto impugnato per non aver previamente sottoposto al dibattito processuale la questione dell’irritualità della produzione dell’ultima busta paga su CD-ROM;
v) omessa e contraddittoria motivazione sulla dimostrazione della quantificazione del credito risarcitorio ex articolo 18 della legge numero 300 del 1970 rispetto al credito per integrazione TFR, con riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., censurandosi il decreto impugnato per aver contraddittoriamente tenuto conto di altra documentazione pure prodotta su CD-ROM.
Dopodiché il ricorrente ha reclamato il proprio diritto all’insinuazione al passivo del residuo credito in via principale con pronuncia di merito da parte di questa Corte, in subordine previo rinvio.
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – È fondato il primo motivo.
Secondo il Tribunale il B. non avrebbe ritualmente depositato l’ultima busta paga, non potendosi ritenere validamente depositati i documenti offerti su supporto informatico e non prodotti secondo le regole, non meglio identificate nel provvedimento, del decreto ministeriale numero 44 del 2011.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di richiamare così e semplicemente il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», omettendo tuttavia di individuare la norma cui ha inteso riferirsi.
Ciò detto, è agevole osservare:
-) che il B. si è insinuato al passivo con atto del 15 gennaio 2009, ossia ben prima dell’entrata in menzionato decreto ministeriale, pertanto inapplicabile nella specie;
-) che il B. ha fondato la propria domanda sulla medesima documentazione poi prodotta nella fase di opposizione, rimanendo soltanto da rammentare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare (Cass. 18 maggio 2017, n. 12549).
E dunque la documentazione già prodotta nella fase di insinuazione e ritualmente transitata in quella di opposizione doveva essere senz’altro scrutinata dal Tribunale.
2.2. – Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
In particolare, per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo, non pare, dall’enclitica motivazione adottata dal Tribunale, che esso abbia inteso ritenere irrituale la produzione della busta paga su supporto magnetico per ragioni diverse dall’inosservanza del decreto ministeriale di cui si è detto: ma, se così fosse, e cioè se il Tribunale avesse inteso escludere in radice la possibilità di effettuare la produzione documentale memorizzata su un CD-ROM, occorrerebbe aggiungere che il documento cartaceo riprodotto su supporto magnetico si inquadra nell’ambito applicativo dell’articolo 2712 c.c., con la conseguenza che è onere della parte interessata disconoscere la conformità all’originale (disconoscimento che nel caso di specie non risulta esservi stato) di quanto risultante dal supporto magnetico (v. p. es. per il caso inverso della produzione cartacea degli estratti conto Cass. 16 novembre 2016, n. 23389).
3. – Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma, che si atterrà a quanto dianzi statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37789 depositata il 27 dicembre 2022 - L'ammissione allo stato passivo del credito per TFR, con provvedimento definitivo, non preclude all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare i presupposti di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 novembre 2022, n. 34032 - Anche quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6047 depositata il 6 marzo 2024 - In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…