CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4442
Pensione di vecchiaia – Anzianità assicurativa di almeno 25 anni e occupazione per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane – Requisito contributivo previgente normativa – Contratto a tempo parziale – Esclusa applicazione analogica della deroga
Rilevato
1. che, con sentenza in data 14 febbraio 2012, la Corte di Appello di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda, proposta da C.D., volta ad ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia sul presupposto che l’art. 2, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 503 del 1992 dovesse trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assicurato avesse lavorato per l’intero anno, sia pure con contratto a tempo parziale;
2. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese C.D., con controricorso;
Considerato
3. che, deducendo violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’INPS censura l’interpretazione data, dalla Corte territoriale, delle predette disposizioni;
4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. che vanno confermati i principi già affermati da questa Corte, da ultimo con la sentenza 22 dicembre 2016, n. 26753, e ribadito il principio di diritto enunciato con la sentenza 25 giugno 2012, n. 10510: «La deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevista, dall’art. 2, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo, per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”), non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.
Né la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione» (così Cass. n. 10510 del 2012; v., anche, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3044, Cass. 8 novembre 2013, n. 25205, Cass. n. 26753 del 2016 cit.);
6. che, quanto alla possibilità di sperimentare, del testo legislativo in esame, un significato compatibile con quello costituzionale onde orientarne l’interpretazione (sì da pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata come tentato dalla Corte di merito), va rimarcato, con i citati precedenti di questa Corte, che qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata della normativa delegata non può essere svolta che sul solco tracciato dalla delega legislativa, a pena di conferire, alla norma primaria delegata, una forza normativa che essa intanto possiede in quanto l’esercizio della potestà legislativa, da parte dell’Esecutivo, si sia conformato alla delega legislativa e la lettura della disposizione, così risultante, si conformi alla costituzione senza forzarne o alterarne la vis normativa e la portata;
7. che, nelle richiamate sentenze, è stata già verificata anche la conformità, al canone costituzionale di ragionevolezza, della disposizione che non include altre categorie ritenute meritevoli di protezione giacché parimenti provviste di minor contribuzione, benché occupate per l’intero anno solare, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale, e di legittimità, secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti, che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione (cfr., ex multis, Corte cost. n. 36 del 2012; Corte cost. n. 203 del 2014 e numerose altre; Cass. 29 aprile 2009, n. 9998; Cass. 8 giugno 2005, n. 11947);
8. che, all’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda;
9. che il recente consolidarsi del richiamato orientamento di legittimità consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.
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