CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2018, n. 6601

Contribuzione previdenziale e premi assicurativi – Verbale di accertamento – Lavoratori stranieri – Nullità del contratto d’appalto

Fatti di causa

Con sentenza del 28 maggio 2012 la Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato dovuta dalla Società Edil T. Service s.r.l. all’INPS ed all’INAIL la contribuzione previdenziale ed i premi assicurativi di cui al verbale di accertamento del 14 dicembre 2005, in relazione ai ricorsi in opposizione al verbale ispettivo ed alle successive cartelle esattoriali, notificate su istanza dell’INPS e dell’INAIL.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che la Edil T. Service s.r.l. aveva dato in appalto la costruzione di un immobile in Italia ad una società rumena di denominazione pressoché identica (Edil T. Service s.r.l.) e che le due società avevano in comune il socio unico ed amministratore M. L.; inoltre, era stata utilizzata la manodopera di dipendenti rumeni, regolarmente assunti nel paese di origine e con l’obbligo contributivo soddisfatto nel paese di residenza. La Corte ha poi considerato, in punto di diritto, che il contratto d’appalto era nullo in quanto stipulato in frode alla legge perché piegato all’unico scopo di violare le norme imperative relative alle assicurazioni sociali. Da ciò derivava l’obbligo contributivo relativo ai lavoratori stranieri presenti ingiustificatamente in Italia essendo irrilevante la loro regolarizzazione in Romania.

Avverso tale sentenza Edil T. Service s.r.l. oggi in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei, articolati, motivi.

Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a ed Inail hanno depositato procure. Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso rubricato sub A) Edil T. Service s.r.l. lamenta : a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ. in ordine alla ritenuta nullità del contratto d’appalto intercorso tra la società italiana e quella rumena; b) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio da ravvisarsi nella effettiva genuinità del contratto d’appalto; c) omessa pronuncia sull’eccezione relativa allo stesso fatto della genuinità dell’appalto introdotta con il primo motivo d’appello; d) violazione dell’art. 111 Cost. e 6 CEDU ed e) nullità della sentenza per omessa motivazione sempre in ordine alla medesima circostanza che aveva formato oggetto del primo motivo d’appello ed in ordine alla quale non erano state ammesse le prove richieste. L’illustrazione di tale motivo evidenzia che dalla documentazione in atti emergeva la genuinità del contratto d’appalto in ragione dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica delle due società cui andava correlata la piena disponibilità della manodopera da parte della società rumena per l’esecuzione dell’appalto, mediante temporaneo trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 27 comma 1, lett. i d.lgs. n. 286 del 1998. Nessuna norma, poi, vietava che uno stesso soggetto (geom. L.) avesse la titolarità di quote di società aventi sede in Paesi diversi e che, per un certo periodo, ricoprisse cariche sociali in entrambe le società; del resto gli ispettori dell’Inps non avevano potuto accertare alcuna situazione lavorativa che si ponesse in contrasto con la genuinità del contratto d’appalto.

2. Con altro articolato motivo rubricato sub B) si censura : a) la violazione e o falsa applicazione norme in materia di motivazione delle sentenze, b) dell’art. 111 comma 6 Cost. e 6 CEDU; c) la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine all’ammissione delle prove richieste e per l’omessa valutazione delle ulteriori questioni devolute al giudizio ed in special modo contenute nel secondo motivo d’appello riferito alla disciplina del trasferimento temporaneo di lavoratori stranieri ed alla responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore con violazione dell’art. 27 comma 1 lettera i) del t.u. d.lgs. n. 286 del 1998 degli artt. 1655 e 1676 cod. civ., della legge n.1369 del 1960, dell’art. 85 d.lgs. n. 276 del 2003, del d.lgs. n. 72 del 2000; d) omesso esame di fatti decisivi posti a fondamento del secondo motivo d’appello; e) nullità del procedimento per omessa pronuncia sui medesimi fatti allegati nel richiamato motivo d’appello che sostanzialmente era riferito alla necessità di valutare la regolarità della condotta della opponente a prescindere dalla genuinità e regolarità del contratto d’appalto posto che i lavoratori interessati erano stati regolarmente retribuiti ed assicurati nel paese d’origine e nessuna forma di responsabilità solidale poteva determinarsi in capo alla ricorrente essendo stato abrogato l’art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003 e tale nuova disciplina aveva limitato la solidarietà nei limiti di un anno dalla cessazione dell’appalto per il solo settore dei servizi. Conseguentemente la Società ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione al lavoro di cui all’art. 27 comma 1 lett. i) del t.u. n. 286 del 1998.

3. Sotto la comune rubrica della lettera C) risultano formulati : a) omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti ravvisato nel versamento contributivo eseguito dalla società rumena nello Stato di appartenenza; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., art. 6 CEDU; c) nullità della sentenza per omessa motivazione; nonché d) per erronea interpretazione sempre del medesimo fatto oggetto del terzo motivo d’appello; e) nullità del procedimento sempre derivante dalla omessa pronuncia sulla identica circostanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta in Romania.

4. Sotto la rubrica della lettera D) si denunciano: a) omesso esame dei fatti oggetto del quarto motivo d’appello relativo alla mancata quantificazione degli importi oggetto di contestazione e condanna; b) violazione delle norme in materia di motivazione della sentenza artt. 111 comma 6 Cost. e 6 CEDU; c) omessa e carente motivazione sul punto alla luce del fatto che gli ispettori avevano fondato la determinazione della contribuzione pretesa sulla mera presenza presso il cantiere Grutti di due soli lavoratori ( Stamincovici ed Aidea) e non anche degli altri pure considerati che si assume non avessero svolto l’attività lavorativa secondo gli orari e le modalità ritenute dagli ispettori, come si era offerto di provare.

5. Sotto la rubrica della lettera E) si denuncia: a) omesso esame dei fatti oggetto del quinto motivo d’appello relativo alla mancata quantificazione degli importi oggetto di contestazione e condanna con riferimento ai dipendenti della società italiana; b) violazione delle norme in materia di motivazione della sentenza artt. 111 comma 6 Cost. e 6 CEDU; c) omessa e carente motivazione sul punto alla luce del fatto che gli ispettori avevano fondato la determinazione della contribuzione pretesa su circostanze non provate e contestate.

6. Il motivo sub F), infine, denuncia l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio contenuto nel sesto motivo d’appello relativo all’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 24 terzo comma d.lgs. n. 46 del 1999; b) violazione delle norme in materia di motivazione della sentenza artt. 111 comma 6 Cost. e 6 CEDU; c) omessa e carente motivazione sempre in ordine alla affermata illegittimità dell’iscrizione a ruolo.

7. I diversi motivi prospettati sub A), sub B) e sub C) vanno trattati congiuntamente in quanto presuppongono la individuazione della legge previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro relativi al personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto intercorso tra la società ricorrente e la sua quasi omonima rumena, in un quadro storico riferito all’anno 2005 e dunque precedente all’ ingresso della Romania nell’Unione Europea avvenuto nel 2007.

8. La ricorrente afferma la legittimità della propria condotta ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera i) del t.u. d.lgs. n. 286 del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, secondo cui : « Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: […] i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie …».

9. La sentenza impugnata, dato il preciso riferimento della disposizione testé riportata alla disciplina del contratto d’appalto, ha ritenuto, al fine di valutare i presupposti applicativi della citata disposizione, come necessaria la presenza di un contratto d’appalto genuino per cui dall’accertamento della nullità per frode alla legge del contratto d’appalto intercorso tra la Edil Tehnic Service s.r.l. e la Edil T. Service s.r.l. ha fatto necessariamente derivare la piena espansione dell’obbligo generale di assicurazione obbligatoria per chiunque presti attività lavorativa in Italia.

10. La fattispecie, che attiene all’ambito della disciplina previdenziale del rapporto di lavoro del cittadino non comunitario e non al solo regime autorizzatorio del medesimo, va esaminata da un punto di vista generale.

La norma nazionale di riferimento, rafforzata dall’art. 38 della Cost., rimane quella di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, la quale stabilisce che le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

11. Si tratta del principio della territorialità dell’obbligo contributivo in campo previdenziale che risponde all’esigenza, segnalata dalla dottrina, di ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare /ed al ribasso)le dinamiche concorrenziali; esso è stato adottato anche dalla legislazione della Comunità Europea, infatti, l’art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408, stabilisce che, fatta salva la riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Al medesimo principio era pure ispirato il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 (GU, Serie generale, n. 75 del 30 marzo 2000) oggi abrogato dal d. Igs. n. 136 del 2016, di attuazione, seppure a termine scaduto da poco più di due mesi, della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

12. Rispetto al principio generale della territorialità della legge previdenziale italiana, nei confronti dei Paesi dell’Unione Europea ai quali si applicano i Regolamenti comunitari oggi vigenti ( art. 12, del Regolamento 29 aprile 2004, n. 883, con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 465/2012), e degli altri Paesi con i quali siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, può assumere carattere derogatorio la fattispecie del distacco. Esso consente di fare eccezionale applicazione del regime previdenziale del Paese di provenienza per un determinato periodo, secondo quanto previsto dai singoli accordi laddove il datore di lavoro eserciti abitualmente le sue attività nello Stato distaccante e sussista uno stretto legame organico tra l’impresa distaccante ed il lavoratore distaccato.

13. Nei casi, come il presente, in cui l’appalto, eseguito nel 2005 con impiego in Italia di propri dipendenti, ha interessato un’ impresa avente sede in Romania, Paese all’epoca non facente parte dell’Unione Europea, questa Corte ha avuto modo di affermare che occorre verificare, al fine di escludere l’ipotesi, in astratto possibile, di una deroga al suddetto principio di territorialità per effetto di una qualche speciale condizione di reciprocità, se quest’ultima è realmente prevista da un accordo internazionale ( Cass. 25 settembre 2012, n. 16244; n. 4351 del 2015).

14. Tale possibilità non esiste riguardo alla presente fattispecie, né viene dedotta alcuna deroga al riguardo per cui va fatta applicazione del principio di territorialità senza che assuma rilevanza la eventuale regolarità contributiva in Romania. Va infatti considerato lo squilibrio che si verrebbe a creare escludendo la contribuzione assicurativa per i lavoratori stranieri in Italia, riconoscendo loro la automatica copertura assicurativa in Italia senza alcun obbligo di pagamento dei relativi premi.

15. In particolare, non costituisce di per sé deroga al principio di territorialità l’ipotesi descritta dall’art. 27 comma 1, lett. i) d.lgs. n. 286 del 1998 che persegue, come è reso evidente dalla rubrica dell’articolo, la esclusiva finalità di disciplinare l’ingresso di particolari fattispecie di lavoratori in territorio italiano senza incidere neanche indirettamente sulla materia dell’obbligo contributivo come sopra delineata.

16. Occorre, inoltre, rimarcare che nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno ritenuto che la piena applicabilità della regola della territorialità derivi comunque dalla nullità del contratto di appalto perché in frode alla legge in quanto giustificato solo dalla finalità di sottrarsi agli imperativi obblighi contributivi dettati dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. Il giudizio della Corte d’appello si fonda sulla condivisione della motivazione del Tribunale che aveva ravvisato l’inconsistenza del soggetto economico rumeno, cui era stato conferito l’appalto relativo alla costruzione di un immobile in Italia, denominato quasi nello stesso modo di quello italiano con il quale condivideva anche l’unico socio ed amministratore. La sentenza ora impugnata ha pure rilevato l’infondatezza del motivo d’appello che tendeva a ridimensionare tale ultimo aspetto evidenziando che il contratto d’appalto era datato 9 agosto 2004 e sino al giugno 2005 il legale rappresentante era rimasto il medesimo geometra L.. La Corte territoriale ha, pure, evidenziato che il carattere illecito dell’appalto rendeva del tutto irrilevante la disamina dei presupposti applicativi ulteriori previsti dall’art. 27 comma 1, lett. i) d.lgs. n. 286 del 1998.

17. Tale giudizio è corretto dal punto di vista della esatta individuazione dei presupposti che sostengono la fattispecie astratta e, nel merito, poggia su considerazioni fattuali e logiche dotate di particolare evidenza. La verifica della ricorrenza della frode alla legge, che si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica dell’atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzato alla elusione di una norma imperativa, è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata (Cass. n. 4291 del 1984; n. 2874 del 2008).

18. Sono infondati pure i diversi profili di errore della sentenza indicati tra i motivi di ricorso alle lettere D) ed F) che attengono alla comune materia del giudizio relativo alla determinazione quantitativa della contribuzione evasa. La sentenza impugnata, rispondendo alla formulazione del relativo motivo d’appello, ha ritenuto che fossero emersi sufficienti elementi per validare la determinazione dell’INPS nonostante il fatto che gli ispettori avessero trovato in cantiere solo due operai stranieri, posto che gli ispettori avevano potuto trovare utile materiale di riscontro anche nella documentazione rinvenuta all’interno del cantiere.

19. Anche in questo caso il giudizio della Corte di merito è corretto in quanto risulta rispettato il principio secondo cui la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge ( Cass. n. 21603 del 2013; n. 6715/2013).

Inoltre, sotto tale ultimo profilo, deve rilevarsi, in fattispecie come la presente soggetta alla formulazione dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. anteriore rispetto a quella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda

processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

20. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione ( Cass. n. 19547 del 2017; n. 17477 del 2007).

21. Nella presente fattispecie, vanno ritenuti inammissibili i prospettati motivi di ricorso, giacché la ricorrente non ha indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa.

22. Anche il motivo sub lettera F), nella sua complessa articolazione, va respinto perché infondato. La Corte di merito ha confermato in fatto che il ricorso giurisdizionale avverso l’accertamento ispettivo fu depositato il 25 maggio 2006, mentre l’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi oggetto di causa avvenne il 5 maggio 2006, dunque, non è mai esistito il presupposto cronologico del disposto del terzo comma dell’art. 24 d. Igs. n. 46 del 1999 posto che il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali subisce interdizione solo quando l’impugnazione in giudizio del credito precede l’iscrizione a ruolo, in quanto l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, riconnette l’effetto impeditivo all’impugnazione dell’atto di accertamento posto a monte del procedimento.

20. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo in favore dell’INPS e dell’INAIL.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’INPS e dell’INAIL, in € 1500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge, per ciascuna delle parti.