AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 marzo 2018
FISCO; accordi su Transfer pricing secondo linee guida internazionali
In merito alle notizie riportate di recente da alcuni organi di stampa, l’Agenzia delle Entrate precisa che i cosiddetti tax ruling, a cui gli articoli sembrerebbero fare riferimento, sono accordi che violano gli standard internazionali codificati a livello Ocse e di Unione Europea, non stipulabili né mai stipulati dall’Amministrazione fiscale italiana.
Gli accordi previsti nel nostro Paese, così come negli altri Paesi Ocse, rientrano invece nella categoria degli APA (advance pricing agreements), ovvero accordi che hanno il solo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (Transfer pricing). Questi accordi, come detto, sono presenti in tutte le Amministrazioni avanzate e in Italia sono disciplinati dall’art. 31-ter del Dpr n. 600/1973.
L’accesso a questa forma di certezza preventiva non è riservato solo alle multinazionali, ma a tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività svolta.
L’Agenzia precisa, inoltre, che gli accordi preventivi non fissano in modo arbitrario l’imponibile o le aliquote d’imposta di un soggetto, ma definiscono i criteri e metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo in base agli standard previsti dalle previsioni OCSE.
In nessun caso, quindi, gli accordi sottoscritti dalle Entrate hanno avuto ad oggetto – né potrebbero avere – la previsione di differenti aliquote fiscali rispetto a quelle ordinarie o la riduzione della base imponibile di alcuni contribuenti. Infine, il quadro normativo interno (conforme ai più avanzati standard internazionali) impone allo Stato Italiano di scambiare gli accordi con gli Stati all’interno dei quali risultano residenti le imprese associate controparti delle operazioni infragruppo.
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