CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7281
Tributi – Dichiarazioni dei redditi – Accertamento – Riscossione – Movimentazioni bancarie – Sanzioni
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione dei redditi per l’anno 1995 presentata da G. C., in quanto aveva recuperato a tassazione un reddito diverso riscontrato mediante l’esame delle movimentazioni bancarie.
Ne scaturì un avviso di accertamento col quale l’Ufficio recuperò maggiori irpef, ilor, contributo al servizio sanitario nazionale e irrogò le corrispondenti sanzioni.
La contribuente impugnò l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale, per quanto ancora d’interesse, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo, tuttavia, la fondatezza del capo della pretesa impositiva concernente l’entrata risultata corrispondente ad una rendita vitalizia corrisposta alla contribuente.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un motivo, cui il contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.
Ragioni della decisione
1. – Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 47, 1° comma, lett. h), del d.P.R. n. 917/86, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, là dove il giudice d’appello ha escluso dal maggior reddito accertato l’importo corrispondente alla rendita vitalizia.
1.1. – Vanno respinte le due eccezioni d’inammissibilità proposte in controricorso:
– è infondata quella secondo cui l’Agenzia contesta una valutazione di merito del giudice d’appello, perché, di contro, il ricorso è correttamente calibrato sulla deduzione di violazione di legge;
– è infondata quella che fa leva sulla novità della censura, in quanto, a fronte della spettanza al contribuente dell’onere probatorio, l’Agenzia lamenta l’inadeguatezza delle giustificazioni offerte, restando per conseguenza entro il perimetro della materia giustiziarle.
2. – Oltre che ammissibile, il ricorso principale è altresì fondato.
In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, 1° comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, 1° comma, n. 2 (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1519).
2.1. – Di qui la conseguenza che anche G. C. avrebbe dovuto provare, per superare quella presunzione, che gli elementi di reddito in questione fossero esenti.
Di contro, gli importi ricevuti a titolo di rendita vitalizia sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente giusta l’art. 47, 1° co., del d.P.R. n. 917/86 nel testo applicabile all’epoca dei fatti, sia pure nella misura prevista dal 7° comma del successivo art. 48 (su tale assimilazione vedi anche Cass. 8 marzo 2013, n. 5886 e 27 gennaio 2012, n. 1175).
Il ricorso principale va in conseguenza accolto.
3.- Con i due motivi del ricorso incidentale, che vanno esaminati congiuntamente perché connessi, il contribuente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle giustificazioni anche documentali fornite dalla contribuente (primo motivo), nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo della condotta di non contestazione dell’Ufficio di specifiche giustificazioni dei movimenti bancari (secondo motivo).
La complessiva censura è inammissibile per carenza di decisività, in quanto la circostanza sulla quale si punta, ossia che il versamento di lire 36.153.145 <<ha per oggetto 2 assegni circolari emessi dal Banco Amnbrosiano Veneto e dalla Banca Popolare Verona a favore del fratello, C. Lino, e da questi girati alla sorella>>, non è di per sé sufficiente a escludere che l’importo abbia costituito elementi di reddito della contribuente: ciò perché ne manca finanche l’allegazione della causale.
3. – In definitiva, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. Rigetta il ricorso incidentale.