CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7329

Tributi locali – ICI – Accertamento – Agevolazioni prima casa – Residenza anagrafica

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2008 per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale.

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Desenzano sul Garda denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92 e dell’art. 8 del Regolamento ICI del Comune di Desenzano sul Garda approvato con deliberazione del C.C, n. 5 del 2008, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano riconosciuto l’agevolazione ICI per un’abitazione che hanno ritenuto essere “principale” benché non costituisse dimora abituale del contribuente e dei propri familiari.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie).” (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10).

Nel caso di specie, la stessa CTR ha accertato che solo la ricorrente, aveva la propria residenza anagrafica presso il comune impositore mentre l’altro coniuge ed i figli risiedevano in altro comune, pertanto, nell’anno in contestazione, l’immobile non costituiva dimora abituale non solo propria della ricorrente ma anche del proprio nucleo familiare, a nulla rilevando, ai fini fiscali, la eventuale situazione di separazione di fatto, peraltro neppure chiarita.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo della ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito dei precedenti giudizi, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.