Corte di Cassazione sentenza n. 24262 del 29 novembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO – TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – COMPUTATO NELL’ANZIANITà DI SERVIZIO
Svolgimento del processo
La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui venne accolta la domanda proposta dal suo dipendente L. M., diretta al riconoscimento nell’anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto con contratto di formazione e lavoro, all’esito del quale il rapporto era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del computo della detta anzianità di servizio.
Secondo l’assunto del ricorrente, la clausola del contratto individuale di formazione e lavoro, nella quale si prevedeva, per l’ipotesi della successiva conversione, la valorizzazione dell’anzianità in tal modo maturata ai soli fini giuridici e non a quelli economici doveva essere considerata nulla per contrasto con l’art. 3 del d.l. n. 726 del 1994 che invece prevede che detto periodo di lavoro “è computato nell’ anzianità di servizio in caso di trasformazione”.
Il Tribunale aveva accolto le domande e dichiarato nulla la clausola del contratto individuale di cui sopra.
La società appellante censurava la decisione allegando che l’anzianità di “formazione e lavoro” non era stata computata da essa datrice di lavoro ai soli fini degli scatti stipendiali prima denominati “classi di stipendio” e poi denominati, a decorrere dal c.c.n.I. 1.9.2003, “aumenti periodici di anzianità- APA”, trattandosi di un istituto di pura fonte contrattuale (aumenti retributivi automatici e periodici, di ammontare differenziato in base alle categorie di appartenenza), e perciò rimesso alla totale disponibilità delle parti stipulanti, che non si prestava, pena la violazione dell’art. 39 Cost., all’applicazione al periodo di formazione-lavoro appunto perché l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con rapporto “trasformato” avviene nella classe iniziale della categoria stipendiale, cioè la classe zero.
Con sentenza depositata il 1° marzo 2010, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a tre motivi.
La società R.F.I. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 c. 5 del d.l.n .726/84 convertito con modificazioni in L.n.863/84; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale (preleggi) e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione dell’art. 3 c. 5 del d.l. n. 726/84 convertito, con modificazioni, in L. n. 863/84, fatta propria dalla Corte d’appello in relazione al paragrafo 7.5 dell’accordo interconfederale 18.12.98 e il punto 5.2 dell’accordo nazionale FF.SS./OO.SS per i dipendenti delle ferrovie statali 7.7.95 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Lamenta che la Corte territoriale ritenne che “non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n.726/84 convertito con modificazioni in L.n.863/84 -secondo cui il periodo di formazione e lavoro va computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato- la disposizione del contratto collettivo (nella specie il paragrafo 7.5 dell’accordo interconfederale 18.12.98 e il punto 5.2 del c.c.n.I. per i dipendenti delle ferrovie statali 7.7.95) che, nel regolamentare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di f.l., non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti il cui apporto alla produttività aziendale sia stato ridotto a causa della specificità del rapporto di f.l.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al medesimo punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della direttiva 2000/78/CE, recepita nell’ordinamento interno con d.lgs. n. 216/03 (in materia di discriminazioni sul lavoro fondate sull’età), nonché con la direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento col d.lgs. n. 368/01.
4. – I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, così come del resto ritenuto in analoghe controversie da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 13066/2016, Cass. n. 7981/15, Cass. ord. n. 5554/15), da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi.
In esse si è ribadito quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 23 settembre 2010 n. 20074, secondo cui, se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l’equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
5. – Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
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