CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2018, n. 8090

Tributi – TARSU – Cartella di pagamento – Sentenza di rigetto del ricorso – Appello – Sgravio dei ruoli – Cessazione della materia del contendere – Spese di lite – Compensazione – illegittimità – Ipotesi di soccombenza virtuale – Illegittimità costituzionale dell’art. 46, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992 – Motivi dello sgravio

Fatto e diritto

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

con sentenza n. 2054/9/2016, depositata il 12 aprile 2016, la CTR del Lazio, pronunciando sull’appello proposto dal sig. D.S.G. nei confronti del Comune di Ardea e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento per TARSU relative agli anni 2008 e 2009, dichiarò estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e 46 del d. lgs. n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), nella parte in cui la sentenza impugnata, compensando le spese del doppio grado di giudizio a fronte del disposto sgravio dei ruoli di cui alle cartelle impugnate, avrebbe fatto erronea applicazione delle norme citate, senza tener conto della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992 ad opera di Corte cost. 12 luglio 2005, n. 274.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha giustificato la compensazione delle spese unicamente in ragione del disposto sgravio dei ruoli di cui alle cartelle impugnate, senza indicarne la ragione, è incorsa nella menzionata violazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, quale vigente al tempo della definizione del giudizio in grado d’appello, secondo cui «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» in conformità alla succitata declaratoria d’illegittimità costituzionale della citata norma nel testo previgente, risolvendosi, di fatto, nell’omessa motivazione del provvedimento di totale compensazione delle spese (cfr. Cass. 6-L ord. 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. sez. lav. 21 giugno 2004, n. 11494), dovendo altrimenti il giudice di merito, ove non si sia in presenza di definizione di pendenze tributarie previste dalla legge, liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo che non ritenga sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che giustifichino la compensazione delle spese di lite (cfr. anche Cass. sez. 6-5, ord. 9 novembre 2017, n. 26616 in analoga controversia resa tra le stesse parti).

Sarà dunque compito del giudice di rinvio, nell’attenersi al principio di diritto sopra enunciato, accertare la ragione in concreto del disposto sgravio dei ruoli al fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero dando motivatamente conto delle eventuali ragioni che possano giustificare, secondo il disposto dell’attuale art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, la compensazione delle spese di lite, ove la cessazione della materia del contendere non riguardi ipotesi di definizione di pendenze tributarie.

Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.