CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2018, n. 8425
Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti – Riliquidazione della pensione di anzianità – Parametri di liquidazione ancorati al momento in cui viene liquidata la pensione
Ritenuto che
con la sentenza n.258/2011, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello proposto da R.A. contro dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa alla riliquidazione della pensione di anzianità (“vecchiaia anticipata”), di cui era titolare, sulla base degli ultimi 18 anni di reddito per la quota reddituale, a decorrere a ritroso dalla data di maturazione del diritto, da individuare in base alla maturazione del requisito anagrafico e contributivo e non in a fondamento della sentenza la Corte territoriale sosteneva che in base alla corretta interpretazione degli articoli 1 comma 29 legge numero 335/95 e 59, comma 6, 8 e parametri di liquidazione della pensione non andassero ancorati al momento in cui sorge il diritto a pensione (nel caso di specie anteriormente al 30 giugno 2005) bensì a quelli vigenti nell’anno in cui viene liquidata la pensione (nella fattispecie con decorrenza 1 gennaio 2006);
doveva pertanto ritenersi un refuso la diversa formulazione letterale del Regolamento della Cassa che fissava la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, in quanto si tratta di un criterio superato dalle disposizione di legge che il regolamento non poteva derogare;
osservava, inoltre, che nel nuovo sistema delineato dalla normativa indicata la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo non coincideva con il diritto a pensione e la decorrenza della pensione; le modifiche avevano scisso i due momenti interponendo tra gli stessi un intervallo di tempo variabile in ragione del giorno del trimestre in cui i due requisiti anagrafico e contributivo venivano perfezionati. In sostanza le nuove norme hanno introdotto un requisito integrativo dell’anzianità anagrafica costituito dal decorso di un ulteriore periodo di tempo (variabile da soggetto a soggetto ma circoscritto a un intervallo ragionevole da un giorno a tre mesi; Cass. 18041/2007, 9998/09). Quindi era corretta non solo la decorrenza del trattamento pensionistico all’1/1/2006 sulla quale non vi era alcuna contestazione; ma anche la liquidazione che aveva fissato alla medesima data l’acquisto del diritto a pensione e di conseguenza aveva individuato nell’anno 2006 l’anno di riferimento per l’applicazione dei parametri di determinazione della quota reddituale del trattamento;
che avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione R.A. affidando le proprie censure ad un motivo; mentre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti resiste con controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992 numero 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 numero 438, dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 numero 537, dell’articolo 1, comma 29 della legge 8 agosto 1995, numero 335, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, numero 449, nonché dell’articolo 10 del Regolamento di disciplina della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere affermato che dopo l’entrata in vigore del c.d. sistema delle finestre il momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità diventa il momento in cui questo tempo è decorso, costituito dalla data di decorrenza;
che il motivo deve ritenersi infondato avendo questa Corte già pronunciata) su identiche questioni con le recenti sentenze n. 15078/2017 e 15879/2017 formulando il seguente orientamento che il Collegio intende consolidare;
che è stato anzitutto fissato il principio secondo cui l’art. 59, comma 8, l. n. 449/1997 si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa odierna ricorrente, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle c.d. “finestre” integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l’insorgenza del diritto, che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda (Cass. n. 16532 del 2015);
che da quanto sopra discende, poi, che, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza fissata dall’art. 59, comma 8, I. n. 449/1997, è con riferimento a detta data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004; né rileva in contrario che l’assicurato avesse maturato in precedenza i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, giacché la disciplina propria di quest’ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l’assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. “finestra” riservatagli dal legislatore;
pertanto, essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate con il ricorso, il quale deve essere respinto;
tenuto conto che il principio dianzi esposto si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del giudizio di primo grado e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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