CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8559

Opposizione al precetto – Tardività della notifica – Termine perentorio di venti giorni – Non sussistse – Notificazione il 18 marzo 2011, primo giorno utile successivo alla festività del 150° anniversario dell’Unità d’Italia (17 marzo 2011)

Fatto

Con sentenza 31 ottobre 2012, il Tribunale di Napoli dichiarava non dovute le voci “posizione e archivio”, “disamina” e “vacazioni” (con il conseguente ricalcolo di spese generali, Cpa e Iva) contenute nel precetto intimato il 25 febbraio 2011, per il complessivo importo di € 19.137,98 (in base a sentenza del Tribunale di Avellino n. 142/10), da D.B. e dal suo difensore avv. M.T. in proprio a I. s.p.a., nel resto respingendone l’opposizione avverso il suindicato precetto.

A motivo della decisione, il Tribunale escludeva l’ammissibilità, per tardività (in quanto la sua notificazione, in data 18 novembre – rectius: marzo – 2011, successiva al termine perentorio di venti giorni da quella del precetto, in data 25 febbraio 2011), della parte relativa all’omessa notificazione del titolo esecutivo da D.B., previamente qualificata opposizione agli atti esecutivi.

In merito all’opposizione all’esecuzione, esso negava poi la spettanza delle voci suindicate, per previsione esclusiva nel processo di cognizione (“posizione e archivio”), duplicazione (“disamina titolo”) e difetto di specificazione (“vacazioni”) – riteneva invece dovute le ulteriori voci (“stampa o dattilografia”, “consultazioni cliente”, “corrispondenza cliente”), il rimborso per spese forfettarie (non ex se incluse nella liquidazione delle spese di lite) e corretto lo scaglione di riferimento applicato (in riferimento alla contestata notificazione del titolo da D.B. per la ritenuta tardività dell’opposizione in parte qua).

Con atto notificato il 30 aprile (8 maggio) 2013, I. s.p.a. ricorreva per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., con unico motivo; D.B. e l’avv. M.T. in proprio non svolgevano difese.

Motivi della decisione

1. Con unico motivo, la società ricorrente deduce violazione dell’art. 155, quarto comma c.p.c., omesso esame e mancanza di motivazione su punto decisivo della controversia, con nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., per erronea e ingiustificata esclusione della tempestività dell’opposizione al precetto intimato, correttamente qualificata opposizione agli atti esecutivi, per la sua richiesta di notificazione il 18 marzo 2011, primo giorno utile successivo (ancorché cadente di giovedì) alla festività del 150° anniversario dell’Unità d’Italia (17 marzo 2011), di chiusura di tutti gli uffici pubblici, inclusi quelli giudiziari e U.N.E.P. dei Tribunali di Napoli e Avellino, espressamente pubblicizzata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come specificamente rappresentato negli atti difensivi richiamati e documentato con la produzione di locandina tratta dal detto sito.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Ed infatti, il giorno 17 marzo 2011, centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, è stato espressamente considerato festivo, a norma dell’art. 1, primo comma d.l. 22 febbraio 2011, n. 5 conv. in I. 21 aprile 2011, n. 47, secondo cui: “Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260”; il riferimento alla previsione dell’art. 2 legge 27 maggio 1949, n. 260 è poi inequivocabile, stabilendo a questo specifico riguardo: “Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

Sicché, in base a detta norma, è stato considerato in particolare festivo, ai fini dell’applicabilità dell’art. 155, quarto comma c.p.c., il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma (Cass. 3 agosto 2007, n. 17079; 24 marzo 2015, n. 5895).

2.2. Pertanto deve essere considerata tempestiva la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi di I. s.p.a., in quanto rispettosa del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione (il 25 febbraio 2011) del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 617, primo comma c.p.c., per la sua notificazione il 18 marzo 2011, primo giorno non festivo successivo a quello festivo del 17 marzo 2011, a norma dell’art. 155, quarto comma c.p.c.

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.