MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 21 marzo 2018, n. 115448

Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Apertura punti vendita di tipo esclusivo e non esclusivo – Richiesta parere

Codesto comune richiama il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50), il cui articolo 4-bis prevede, al comma 1, che l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non, anche a carattere stagionale è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) nonché, al comma 2, la facoltà del comune di regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano vigenti in materia e dei criteri e dei parametri qualitativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata stante il disposto di cui al comma 3.

Richiama, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale (…), con la quale la regione Lombardia ha definito gli indirizzi che concernono gli aspetti regolatori inerenti alle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, prevedendo all’articolo 6, il rilascio di preventiva autorizzazione sulla base di piani di localizzazione.

Richiama, infine, il comunicato del (…), con il quale la regione (…) ha confermato che l’apertura di nuovi punti vendita è soggetta a SCIA e che, in attesa dell’Intesa in Conferenza unificata, i comuni possono continuare ad applicare quanto disposto con la citata deliberazione del (…).

Ciò premesso, considerato che allo stato non risulta essere stata sancita alcuna Intesa in sede di Conferenza Unificata, codesto comune chiede chiarimenti in merito alla possibilità di apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo, stante la circostanza che sul territorio comunale sono già presenti alcune rivendite.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si riporta quanto disposto dall’articolo 4-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, così come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96:

“2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d’utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l’apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. Con intesa in sede di Conferenza unificata (…) sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l’apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell’informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali”.

Dal contenuto delle richiamate disposizioni consegue, innanzitutto, che i comuni non hanno l’obbligo, bensì la facoltà di individuare gli ambiti del loro territorio nei quali sottoporre l’apertura di nuovi punti vendita ad apposita regolamentazione, tenendo conto, alla luce del numero dei punti vendita già attivi, non solo delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, ma anche di quelle di tutela e salvaguardia di zone di particolare pregio.

Consegue, altresì, che detta regolamentazione non può, in ogni caso, riguardare l’intero territorio comunale essendo riferibile, considerato il contenuto del citato comma 2 dell’articolo 4-bis, esclusivamente ad una o più zone del medesimo, all’interno delle quali, peraltro, garantire, alla luce dei criteri e dei parametri che saranno individuati in sede di Intesa, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita a salvaguardia dell’informazione e del pluralismo informativo.

Fermo quanto sopra, riguardo allo specifico quesito formulato da codesto comune, ferma restando l’applicabilità dell’istituto della SCIA, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4-bis, ad avviso della scrivente Direzione generale, la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l’Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l’impossibilità dell’avvio dell’attività di impresa nel settore di riferimento.

Del resto, sia sulla base dei contenuti delle norme nazionali soprarichiamate, che degli indirizzi regionali adottati con la citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 730, si ritiene che codesto comune possa essere in condizione di valutare se eventuali nuove aperture, sia di punti vendita esclusivi che non esclusivi, rispondano a corrette ed equilibrate esigenze di sviluppo del settore e siano effettivamente in grado di rispondere alla promozione del diritto all’informazione nel territorio di competenza.