CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 aprile 2018, n. 8683

Dipendenti di enti pubblici non economici – Riconoscimento svolgimento mansioni superiori – Interpretazione delle disposizioni contenute nei CCNL del comparto

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta da M. B. la quale, nel convenire in giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, aveva dedotto di aver svolto a decorrere dal febbraio 2004 mansioni riconducibili all’area C, posizione economica C 1, superiori rispetto a quelle proprie del livello B 3 di inquadramento, ed aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive, quantificate sino al 22 gennaio 2008 in complessivi € 5.938,69.

2. La Corte territoriale, esaminate le declaratorie contrattuali del CCNL 1998/2001 per il comparto degli enti pubblici non economici, ha evidenziato che i tratti differenziali essenziali fra le due aree vanno individuati nello svolgimento o meno di tutte le fasi del processo e nel livello di responsabilità attribuita. In particolare il dipendente inquadrato nell’area B assume una responsabilità limitata al proprio operato, che interessa solo una parte del processo produttivo, mentre l’area C implica una assunzione di responsabilità che va oltre l’attività espletata e si ricollega ai risultati ed agli obiettivi aziendalmente stabiliti. Infatti nella nota in calce alla definizione dell’area C si fa riferimento a «ruoli organizzativi articolati su figure… operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», il che conferma che la responsabilità è un requisito caratterizzante l’area in parola.

3. Il giudice di appello ha aggiunto che anche il C.C.I. INAIL del 30/7/1999, nel definire i profili professionali, ha ribadito gli elementi di differenziazione sopra evidenziati perché da un lato ha riferito l’attività del dipendente inquadrato nell’area B alle «fasi della linea produttiva» e quella del profilo CI a «più linee del processo produttivo», dall’altro per quest’ultimo ha specificamente richiesto la «responsabilità riferita a risultato/i delle attività svolte direttamente e/o nel gruppo».

4. La domanda proposta dalla B. è stata conseguentemente ritenuta infondata perché dalle deposizioni rese dai testi era emerso che l’appellata non si occupava dell’intero processo dell’area aziende ma solo di alcune fasi, nell’ambito delle quali, utilizzando lo strumento informatico, si limitava alla raccolta di dati istruttori da consegnare e fornire ai livelli superiori per la decisione. La B., infatti, non aveva competenza rispetto alla fase decisionale, necessaria anche ai fini dell’assunzione della relativa responsabilità.

5. Infine la Corte territoriale ha ritenuto che le medesime considerazioni dovessero essere espresse per il periodo di operatività del CCNL 2006/2009 e del CCI INAIL 30/9/2009 giacché, da un lato erano rimaste invariate le mansioni attribuite all’appellata, dall’altro le nuove declaratorie delle aree e dei profili non presentavano significativi elementi di differenziazione rispetto a quelle precedenti.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M. B. sulla base di 3 motivi, ai quali l’Inail ha resistito con tempestivo controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, articolato in più punti, denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi (art. 13 e allegato A CCNL comparto enti pubblici non economici 16/2/1999, art. 6 e allegato A del CCNL dello stesso comparto 1/10/2007, art. 3 e allegato 1 del CCI di ente del 30/7/1999, art. 5 e allegato 2 del CCI di ente del 30/9/2009) e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonché l’omessa e insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Richiamata la declaratoria delle aree e dei profili professionali, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere rilevante ai fini della distinzione tra le due aree il requisito della responsabilità, posto che quest’ultimo caratterizza solo talune specifiche figure ordinamentali inquadrate nella posizione economica C3, e non costituisce un elemento discretivo determinante per l’inquadramento in CI anziché in B2 o B3. Aggiunge che i due profili che vengono qui in rilievo si distinguono in relazione alla competenza a svolgere l’intero processo (area C) o solo talune fasi dello stesso (area B) ed al più elevato contenuto professionale nonché al maggior grado di discrezionalità che caratterizzano le attività svolte dal personale di area C. Ad avviso della ricorrente, poiché solo i dipendenti inquadrati in C3 assumono la responsabilità piena dell’atto con la cosiddetta «validazione» e la firma del provvedimento amministrativo, ai fini dell’inquadramento in CI è sufficiente che l’impiegato si occupi con autonomia e discrezionalità dell’intero processo mediante istruttoria, valutazione e codificazione dei casi concreti e non è, invece necessario che lo stesso assuma anche la formale paternità dell’atto finale, necessaria perché quest’ultimo possa avere efficacia verso l’esterno. Da ciò la B. trae come ulteriore conseguenza che il «processo di lavoro» è curato nella sua interezza dall’operatore di processo, inquadrato in Cl, anche quando la firma finale sia riservata al superiore gerarchico, ossia al responsabile di processo inquadrato in C3. Ai fini della distinzione fra B3 e Cl assume rilievo, quindi, lo svolgimento, in autonomia e con margini di discrezionalità estesa alla valutazione di merito, di tutte le singole fasi dell’iter procedimentale sino alla formulazione della proposta di provvedimento. Infine la ricorrente rileva che le norme negoziali, ed in particolare il contratto integrativo di ente, richiedono che il lavoratore gestisca una pluralità di linee produttive in tutte le loro fasi, non già che lo stesso si occupi contemporaneamente di tutti i processi in cui si articola un’area di lavoro.

Sostiene, quindi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto respingere l’appello e condividere le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale, perché era emerso che nell’ambito dell’area aziende la ricorrente si occupava di più linee produttive, dall’istruttoria sino alla formulazione dell’atto finale, sottoposto alla firma del funzionario C3 o C4.

2. La seconda censura, formulata in relazione ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 437 e 112 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del motivo di appello con il quale l’Istituto aveva dedotto che la domanda della B. non poteva trovare accoglimento in quanto l’appellata non aveva svolto tutte le fasi del processo produttivo. Detta eccezione non era stata proposta nel giudizio di primo grado, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del motivo, tanto più che era tenuto a pronunciare sull’eccezione in tal senso formulata dall’appellata nella memoria difensiva.

3. Con la terza critica la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112,329 e 437 cod. proc. civ. e rileva che l’Inail non aveva censurato il capo della sentenza di primo grado relativo al regolamento delle spese di lite, rispetto al quale aveva prestato acquiescenza. La Corte territoriale, pertanto, non poteva riformare la decisione impugnata anche in relazione alle spese di giudizio.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato, nella parte in cui si duole dell’errata interpretazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di comparto succedutisi nel tempo, ed è inammissibile per il resto.

Il C.C.N.L. 16/2/1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale «strutturalmente inserito nel processo produttivo» che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche», valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita». La declaratoria allegata al contratto precisa, poi, che la posizione B2 presuppone una «effettiva capacità di controllo delle fasi e/o attività del processo in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo; attitudini di problem solving con riferimento alla linea operativa; capacità di reperire le informazioni necessarie per le attività da svolgere e di operare con l’impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche».

All’area C appartiene, invece, il personale «competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera «a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione). Nella declaratoria generale dell’area si precisa che il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica».

La posizione CI presuppone «conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente».

L’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili.

Al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a «rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita», circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad «orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo».

4.1. Anche la declaratoria allegata al C.C.N.L. 1/10/2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il «presidio di importanti e diversi processi», gestendoli «sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza», dall’altro nella «capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati».

L’area B, invece, è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere «fasi di attività del processo, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate» e chiamati a rispondere «dei risultati nel proprio contesto di lavoro».

5. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente interpretato le disposizioni del C.C.N.L., evidenziando che i tratti differenziali essenziali fra il personale delle due aree vanno individuati nello svolgimento o meno di tutte le fasi del processo e nel livello di responsabilità attribuita (pag. 8) ed aggiungendo che per l’area C l’ampiezza diversa e la gradualità della responsabilità, che deve comunque sussistere, discendono dalla presenza di diversi livelli di sviluppo all’interno dell’area stessa.

Non si ravvisa alcun contrasto con quanto affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 12407/2013, 15934/2013, 9344/2014 perché le decisioni richiamate (pronunciate in fattispecie nelle quali i giudici di merito avevano accertato che il dipendente era «preposto all’espletamento di attività complesse e non meramente esecutive, era in grado di gestire tutte le fasi del ciclo produttivo con ampi margini di iniziativa e di autonomia e, attingendo al proprio patrimonio di competenze e professionalità, adottava di volta in volta le soluzioni del caso richieste dalle singole problematiche»), oltre a valorizzare lo svolgimento di tutte le fasi del processo, in relazione alla responsabilità non ne hanno ritenuto la irrilevanza, ma hanno solo affermato, ed il principio deve essere anche qui ribadito, che la stessa non va confusa con l’assunzione formale della responsabilità del processo e, quindi, è compatibile con la cosiddetta «validazione» e con il controllo della globalità del lavoro da parte di un superiore inquadrato in 6. La sentenza impugnata, richiamate le deposizioni testimoniali, all’esito dell’esame delle stesse ha ritenuto che «il complesso testimoniale autorizza a ritenere che l’attività della signora B. era di fatto limitata ad alcune fasce soltanto del processo dell’area azienda… e che, nell’ambito delle fasi del processo a lei affidate ella procedeva, con ampio uso dello strumento informatico alla raccolta di dati istruttori da consegnare e fornire ai livelli superiori per la decisione».

Il giudice di appello si è dunque attenuto al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. 4.10.2017 n. 23182, Cass. 14.9.2017 n. 21329, Cass. 19.1.2017 n. 1314, Cass. 30.3.2016 n. 6174) secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

7. Il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale sulla natura delle mansioni espletate dalla ricorrente non è sindacabile in questa sede perché per le sentenze pubblicate nella vigenza dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, rileva solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Sviluppando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, questa Corte ha chiarito, e va qui ribadito, che « il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.» ( Cass. 10.6.2016 n. 11892).

Il motivo di ricorso, pur denunciando nella rubrica il vizio di cui al riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in realtà si duole della valutazione delle risultanze processuali sulla quale si fonda la sentenza impugnata ed è, quindi, inammissibile, perché confonde il fatto, nella specie esaminato dalla Corte territoriale, con l’elemento istruttorio destinato a provarlo e sollecita una lettura delle prove offerte diversa da quella fatta propria dal giudice del merito, il che esula dai limiti del giudizio di legittimità.

8. Parimenti inammissibile è il motivo nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata l’errata interpretazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente.

L’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro sicché per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.» (Cass. 9.10.2012 n. 17168; Cass. 15.4.2013 n. 9054; Cass. 18.5.2016 n. 10271).

Nel caso di specie la ricorrente si limita a richiamare nella rubrica gli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ma non precisa né il contenuto dei criteri violati né le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica. Il motivo, quindi, si risolve in un’inammissibile contrapposizione dell’interpretazione proposta a quella accolta nella sentenza impugnata, perché non indica il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge denunciata in rubrica (sulla inammissibilità della mera contrapposizione di una interpretazione difforme si rimanda a Cass. 2.5.2012 n. 6641; Cass. 6.6.2013 n. 14318; Cass. 28.10.2016 n. 21888).

9. La seconda censura non può essere scrutinata nel merito perché formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ..

La denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere- dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ( Cass. 10.10.2014 n. 21421) non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell’appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86).

Dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci la erroneità della sentenza per non avere rilevato l’inammissibilità del motivo di appello conseguente alla violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., affinché la censura possa essere valutata, è necessario che nel ricorso vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, le deduzioni formulate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e nell’appello, di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la verifica degli atti, possa valutare ex actis la fondatezza del rilievo.

A tanto la B. non ha provveduto perché non ha riportato nel ricorso, quanto meno nelle parti essenziali, le allegazioni contenute negli scritti di primo grado.

Non è, poi, configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito ( Cass. n. 321/2016).

10. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione» (Cass. n. 11423/2016).

Correttamente, pertanto, il giudice di appello, nel riformare integralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, ha statuito sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole.

11. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/ 2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.