CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2018, n. 8472

Tributi – TARSU – Cartella di pagamento – Notifica presso la sede legale della società a mani di un familiare convivente del legale rappresentante – Irregolarità della notifica – Succcessiva intimazione di pagamento – Nullità per vizi di notifica dell’atto presupposto

Ritenuto che

Equitalia Sud S.p.A. ricorre, svolgendo un solo motivo di censura, per la cassazione della sentenza n. 1549/45/14 della CTR Campania, la quale, in controversia riguardante l’impugnazione di una intimazione di pagamento, promossa dalla società contribuente G.M. di P.B. & C. S.a.S., rigettava l’appello proposto dalla concessionaria, sul presupposto della irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta emessa per TARSU, annullando l’atto impugnato. Si è costituito con controricorso la società G.M. s.a.s. di B.P. e C.. La società di riscossione ha depositato memorie.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 138, 139 e 141 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), atteso che la CTR non avrebbe correttamente interpretato le norme riguardanti la notifica degli atti, effettuata a mezzo posta ad una società in accomandita semplice, presso la sede di tale società ed a persona qualificatasi come familiare convivente. Nella specie, le attestazioni dell’ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceva in consegna l’atto e il destinatario dello stesso fanno fede fino a querela di falso.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, qualora la notifica di una cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla I. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 c.p.c. (Cass. n. 23511 del 2016).

Nella specie, la notificazione della cartella di pagamento, eseguita presso la sede della società, a mani di persona qualificatasi “familiare convivente”, non risulta effettuata in modo giuridicamente corretto, dovendosi rilevare la peculiarità della notificazione eseguita non a persona fisica, ma presso la sede della società.

E’ noto al Collegio l’indirizzo di questa Corte secondo cui:

“Ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell’art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire” (Cass. n. 6345 del 2013; Cass. n. 599 del 1998), ma tale forma di notifica non può ritenersi rituale, se eseguita presso la sede legale della società.

Va, invero, rilevata una distinzione tra l’ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo di residenza del legale rappresentante della società, ed il caso in cui la notifica venga eseguita presso la sede della società.

È incontroverso che la notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione venne effettuata in data 11.2.2002 presso la sede della società G.M. di P.B. & C.

S.a.s.. L’art. 145 c.p.c.nel testo applicabile “ratione temporis”, prima della riforma operata dalla legge 28.12.2005, n. 263, in vigore dal 1.3.2006, dispone al primo comma che la notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

Ne consegue che tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, atteso che dalla lettura dell’art. 145 c.p.c. appare evidente che i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l’atto da notificare, ossia al “rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”, tra i quali non è compreso il “familiare convivente”.

La sentenza della CTR, pertanto, non merita censura, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e la parte soccombente condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.