CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8747
Tributi – Controllo formale della dichiarazione ex artt. 36-bis, DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, DPR n. 633 del 1972 – Ufficio competente per territorio in base alla residenza o domicilio indicati in dichiarazione – Residenza anagrafica – Irrilevante
Rilevato
– che l’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo nei confronti della contribuente, che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno di imposta 2009, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, sostenendo che l’Ufficio di Frosinone che aveva emesso la cartella impugnata fosse incompetente in quanto la contribuente risiedeva ed aveva, quindi, il domicilio fiscale a Roccamonfina, in provincia di Caserta;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato
– che è fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto incompetente l’Ufficio finanziario di Frosinone nonostante la contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi, ancorché tardivamente presentata, il proprio domicilio fiscale nel comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone;
– che, invero, dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, riprodotta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, nello spazio riservato all’indicazione della “Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale» è riportato l’indirizzo di «Sant’Ambrogio sul Gangliano – FR – via (…)»;
– che, al riguardo, questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato» (Cass. n. 5358 del 2006, n. 11170 del 2013, n. 25680 del 2015);
– che, pertanto, la sentenza impugnata, che da tali principi si è ingiustificatamente discostata, accordando prevalenza alla residenza anagrafica della contribuente, va cassata e la causa rinviata alla competente CTR che esaminerà le questioni rimaste assorbite e regolamenterà anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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