La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9212 depositata il 13 aprile 2018 intervenendo in tema di accertamenti fiscali fondati sulle risultanze dei controlli operati sui conti correnti personali dell’amministratore e dei suoi familiari ha statuito che l’accertamento fiscale nei confronti della società è legittimo solo se l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche solo presuntiva, l’esistenza della riferibilità delle movimentazioni bancarie all’attività d’impresa.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per imposte dirette ed indirette relativo al periodo d’imposta del 2002. L’atto impositivo era fondato sulle movimentazioni bancarie relativi ai conti bancari personali dell’amministratore della società e di sua figlia a cui la società non aveva, secondo il fisco, fornite adeguate giustificazioni.
La società contribuente avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici aditi ritenevano di accogliere le doglianze della ricorrente è dichiaravano illegittimo l’avviso di accertamento. Il Fisco impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado statuendo che era onere dell’Agenzia delle entrate, nella specie, non assolto, di fornire prova della riferibilità alla società dei movimenti considerati sui conti esaminati.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del fisco evidenziando che «Vero è che non è necessario, ai fini dell’operatività delle norme di cui si assume la violazione, che risulti, perché l’Ufficio ne abbia dato prova, che i conti correnti siano fittiziamente intestati a terzi; ma è pur sempre necessario che l’Agenzia provi che i conti, se pure a costoro intestati nella realtà, siano comunque utilizzati, anche in parte, per operazioni riferibili alla contribuente anche tramite presunzioni, sia pure senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali (in termini, tra varie, Cass. 21 aprile 2016, 8112; 13 giugno 2014, n. 13473). Laddove nel caso in esame l’Agenzia, di là da riferimenti giurisprudenziali concernenti la ricognizione del significato precettivo delle norme in questione, non ha dedotto elementi atti a consentire di affermare che i movimenti rilevati sui conti personali dell’amministratore e della figlia, della quale non è chiarita la qualità in seno alla società, fossero effettivamente riferibili a questa». Né si può considerare a vantaggio dell’Ufficio l’atteggiamento di parte non improntato «a fattiva collaborazione», evidenziato in ricorso.