CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 aprile 2018, n. 9128
Mansioni di manovale – Ridimensionamento aziendale – Riduzione strutturale dell’attività – Criteri di scelta
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 31 luglio 2015, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da B.S. nei confronti della N.E. Srl volto ad accertare l’illegittimità del licenziamento intimato il 1° ottobre 2010 dalla società in ragione di “un ridimensionamento aziendale per una riduzione strutturale dell’attività”.
La Corte territoriale ha condiviso con il primo giudice che la società avesse “pienamente e legittimamente dimostrato in causa il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento”. Inoltre ha escluso che “l’individuazione di B.S. quale dipendente da licenziare sia avvenuta da parte della società datrice di lavoro in violazione dei criteri di scelta invocati dall’appellante, perché è accertato che questi svolgeva esclusivamente le mansioni di manovale che, nell’ambito del ridimensionamento aziendale per la riduzione strutturale dell’attività, la società aveva eliminato”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con 2 motivi, notificato al curatore del Fallimento N.E. srl che non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione dell’art. 416, terzo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 115, 113, 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2715 e 2719 c.c., nonché del principio di razionalità, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.
Con il secondo motivo si denuncia “violazione degli artt. 244 e 416, terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione degli artt. 112, 115, 134, 420, 421 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 5, I. n. 223 del 1991 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione del principio di razionalità e motivazione apparente ed anche errata e contraddittoria e quindi invalida, in violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c.”.
2. I motivi, come formulati, sono inammissibili.
Invero essi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge o di codice, sostanziale e processuale, lamentando contemporaneamente errores in iudicando ed in procedendo, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono invece essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016).
Inoltre le plurime censure di violazione e falsa applicazione di legge trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
In realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente * comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007).
Sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza tutte le censure investono l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla ritenuta sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, co. 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, per di più in una ipotesi in cui detto vizio non è deducibile rispetto ad un appello proposto dopo la data indicata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv. in I. n. 134/2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure con un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014).
Anche la denuncia di violazione dell’art. 5 della I. n. 223 del 1991 è priva di pregio perché la disposizione non è direttamente applicabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. Cass. n. 25192 del 2016) e la Corte territoriale ha escluso con accertamento di fatto, ancora una volta non sindacabile in questa sede, che il B. svolgesse mansioni fungibili con quelle espletate da altri lavoratori rispetto ai quali auspicava la comparazione (cfr. Cass. 14021 del 2016).
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata società.
Occorre dare atto tuttavia della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.