Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 5781 depositata il 7 febbraio 2018
OMESSO VERSAMENTO IVA – SEQUESTRO – RATEIZZAZIONE REGOLARMENTE PAGATA – IRRILEVANZA
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7 novembre 2016 in accoglimento del ricorso del P.M. disponeva il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca, per Euro 575.698,97 nei confronti della società English car s.p.a. e per Euro 258.387,97 nei confronti della Bettini Automobili s.p.a. e in caso di in capienza, il sequestro preventivo per equivalente sui beni di B.G., legale rappresentante di entrambe le società e indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter.
2. Ricorre per Cassazione B.G. (solo personalmente e non per le società interessate), tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge, art. 321 cod. proc. pen. in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis.
Per il Tribunale solo l’integrale pagamento del debito tributario non comporta il sequestro, essendo insufficiente la mera adesione ad una rateizzazione o ad un accordo con l’agenzia delle entrate. Non risulta corretta la motivazione del Tribunale “secondo cui il vincolo cautelare in tali casi debba incondizionatamente applicarsi”. In presenza di un accordo serio non sempre deve disporsi e mantenersi il sequestro. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 infatti sembra suggerire il contrario: “La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato pagamento la confisca è sempre disposta”. Il vincolo può permanere, quindi, pure in presenza di accordo ma non deve permanere in ogni caso, in automatico.
Il ricorrente continua a versare regolarmente e pertanto l’accordo risulta serio ed effettivo, non strumentale. Non sussistevano elementi per ritenere un periculum in mora, per il sequestro.
2.2. Violazione di legge, art. 321 cod. proc. pen. in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis.
L’omesso pagamento è incolpevole per la crisi di liquidità; la esagerata pretesa del fisco (annullata dalle Commissioni tributarie, con condanna anche alle spese) ha pregiudicato i rapporti con le banche, privando il ricorrente delle provviste per i pagamenti.
2.3. Questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter per contrasto con l’art. 76 Cost. (eccesso di delega).
La mera omissione con la corretta esposizione dei dati al fisco dovrebbe essere esclusa dalla norma penale, poiché il vero comportamento rilevante per la punibilità risulta la condotta caratterizzata da frode e falsificazione. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, come oggi formulato, quindi, si pone in contrasto con la L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 89 (“dando rilievo, tenendo conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori, o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa” Si richiede pertanto di voler sollevare la questione di costituzionalità nei termini indicati.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale M.G.F. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi di motivazione e con motivi manifestamente infondati e generici. Manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta.
Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325 cod. proc. pen.).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, I., Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. F. in proc. B., Rv. 226710).
Nel nostro caso il provvedimento impugnato non ha una motivazione del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi per la comprensione logica del provvedimento; infatti il provvedimento con motivazione adeguata e non contraddittoria o manifestamente illogica, e con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, rileva come l’accordo con l’agenzia delle entrate o il piano di rateizzazione non esclude il sequestro.
La motivazione quindi non può ritenersi apparente, e il relativo motivo deve ritenersi inammissibile perché relativo al vizio di motivazione. Il ricorrente infatti contesta l’applicabilità al caso di specie del sequestro, in relazione alla sua peculiarità (accordo serio e pagamenti regolari), e quindi si tratta di una questione di fatto attinente alla motivazione – in fatto – del provvedimento impugnato; lo stesso ricorrente riconosce la astratta possibilità del sequestro, e la giurisprudenza di legittimità sul punto: “In tema di reati tributari, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, il comma 2 (norma introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015), nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”, non preclude l’adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. (In motivazione, la Corte ha osservato che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l’adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento “promesso” non si verifichi)” (Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016 – dep. 11/02/2016, Orsetto, Rv. 26603801).
Infatti, correttamente, il Tribunale riduce gli importi del sequestro con la detrazione delle somme pagate (47.997,88 per la English Car e 22818,15 per la Bettini Automobili).
4. Generico e comunque manifestamente infondato risulta l’ulteriore motivo sulla crisi di liquidità e sul dolo del reato in accertamento. È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel reato di omesso versamento di Iva (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter) ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 258595; ex multis, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, S., Rv. 263128).
4. Relativamente alla questione di costituzionalità prospettata si deve rilevare che la legge delega non contiene il principio dell’abrogazione delle condotte criminose, relative al solo omesso versamento, con la dichiarazione corretta, ma l’adeguamento delle sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti, anche con la previsione di adeguate soglie di punibilità; si trattava quindi di un adeguamento e non di una revisione con depenalizzazione di comportamenti (vedi L. n. 23 del 2014, art. 8). Conseguentemente come ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato la questione risulta manifestamente infondata.
5. Il difensore ha presentato atto di rinuncia al ricorso, senza procura speciale, quindi la stessa deve ritenersi non rituale: “Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga” (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, C., Rv. 26624401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.