CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9217

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Termini – Decorrenza dal deposito in cancelleria della sentenza di appello – Ricorso tardivo – Inammissibilità

Fatti di causa e motivi della decisione

1. Equitalia Centro spa ricorre, con tre motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria delle Marche in data 22 agosto 2012, e non notificata, con cui la commissione, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da F. O. contro la nota di iscrizione di ipoteca legale a garanzia di determinati debiti tributari e relativi interessi e sanzioni, notificatale il 25 maggio 2010.

2. Il ricorso per cassazione è notificato alla O., per posta, il 26 marzo 2013 (ed è stato da lei ricevuto il 27 marzo).

3. La O. si difende con controricorso.

4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

5. Il ricorso è inammissibile perché tardivo:

6.1. l’art. 327 c.p.c., richiamato dall’art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall’art. 46, L. 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell’art. 58 della stessa L., ai giudizi instaurati – come quello di specie – a decorrere dal 04.07.2009, che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”;

6.2 ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’1 al 31 agosto.), al 16 settembre 2012;

6.3. per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria;

6.4 il mancato rispetto per la proposizione della impugnazione ne determina l’inammissibilità;

6.5. come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 22 agosto 2012 e la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 26 marzo 2013, ossia oltre il termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., cadente il 15 marzo 2013.

7. Ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze mosse dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza impugnata resta assorbita.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;

condanna Equitalia Sud spa a rifondere alla controricorrente le spese di causa, liquidate in € 8000,00 oltre accessori;

dà atto della sussistenza dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.