MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 12 marzo 2018, n. 96594
Presentazione di SCIA per apertura esercizio di commercio di vicinato e connessa agenzia di affari – Quesito
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune fa presente di aver ricevuto sul proprio portale SUAP la richiesta di una SCIA per l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato di prodotti non alimentari con contestuale comunicazione di apertura, negli stessi locali, di un’Agenzia di affari per l’intermediazione nella vendita di cose usate (abbigliamento, attrezzature per bambini, etc.).
Stante la circostanza che trattasi di attività soggette a normative diverse, chiede di conoscere se sia possibile richiedere che all’interno dell’esercizio commerciale siano agevolmente individuabili le merci nuove, vendute ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle usate, oggetto di intermediazione con il privato, anche alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi (cfr. articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 114 e articolo 117, comma 9, della L.R. (…), che dispone che le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie).
Al riguardo, la scrivente Direzione generale, al fine di garantire una corretta applicazione di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 114 del 1998, nel caso di vendita esercitata ai sensi del medesimo, fa presente di ritenere che, pur in assenza di una specifica prescrizione nazionale, risponda a criteri di ragionevolezza, nel caso di specie, richiedere all’esercente di collocare le due tipologie di merci in modo che risulti agevole la distinzione tra quelle nuove e quelle usate, anche ai fini dell’attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.