CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9325

Lavoratori formalmente dipendenti da altro datore di lavoro – Interposizione fittizia di manodopera – Nullità dei contratti di appalto – Cartelle esattoriali per il versamento dei contributi omessi – Imputazione all’azienda utilizzatrice

Rilevato

1. che, con sentenza in data 2 agosto 2012, la Corte di Appello di Ancona ha riformato le sentenze di primo grado e ha rigettato le opposizioni, riunite, a cartelle esattoriali, con le quali era stato richiesto agli attuali ricorrenti il pagamento di euro 19.551,00 a titolo di contributi omessi per lavoratori subordinati formalmente dipendenti da altro datore di lavoro;

2. che avverso tale sentenza B.A. e B.R., già soci amministratori della s.n.c. Cantiere Navale A.B. Eredi, e la s.r.l. Cantiere Navale B., in liquidazione, hanno proposto separati ricorsi affidati a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con unico controricorso;

Considerato

3. che la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo, contemplati in via generale dalla legge, con la conseguenza che va disattesa l’istanza di interruzione del giudizio (v., fra le tante, Cass. 23 marzo 2017, n.7477);

4. che, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 335 cod.proc.civ., 115 disp att. cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ., i ricorrenti assumono che la Corte di merito avrebbe erroneamente riunito due giudizi, fra i quali non vi era coincidenza tra petitum e causa petendi, conseguentemente omettendo di pronunciarsi non potendo la motivazione adottata riferirsi ad entrambe le fattispecie (primo motivo);

vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod.proc.civ., degli artt. 2697, 2727, 2729 cod.civ. e dell’art. 1 legge n.1369 del 1960, per avere la Corte dorica erroneamente ritenuto violate le predette disposizioni, sulla base delle acquisizioni, documentali e testimoniali;

5. che ritiene il Collegio si debbano rigettare i ricorsi;

6. che il primo motivo è inammissibile perché, per incrinare la ritenuta omissione di pronuncia su una delle opposizioni riunite, in conformità con il canone di specificità del motivo d’impugnazione, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare petitum e causa petendi di ciascun giudizio di opposizione e rimarcare i passaggi motivazionali della sentenza gravata che si assumono riferibili ad uno solo dei giudizi incardinati;

7. che il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati per la loro connessione, si risolvono in una richiesta di rivisitazione dell’apprezzamento e del convincimento della Corte del gravame, e quindi in un riesame del merito, precluso alla Corte di legittimità;

8. che neanche risulta adeguatamente censurato il decisum della sentenza gravata, incentrato sul difetto di contestazione, in sede di gravame, della fraudolenta condotta dell’intermediario fittizio datore di lavoro;

9. che la Corte di merito ha ritenuto alle effettive dipendenze dell’utilizzatore i lavoratori formalmente dipendenti della U.P., a tanto pervenendo argomentando dalla nullità dei contratti di appalto, privi di oggetto (l’esecuzione di uno o più lavori determinati) e recanti solo la previsione della messa a disposizione dei lavoratori da parte di impresa priva, peraltro, di autorizzazione a fornire lavoro interinale; valorizzando gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e dettagliata documentazione comprovante che l’onere retributivo per il personale messo a disposizione dalla U.P. veniva sostenuto dai singoli utilizzatori alla stregua delle prestazioni rese, documentate e retribuite secondo l’impegno orario; evocando numerose sentenze, in contenzioso seriale riferito alla predetta U.P., inidonee a costituire giudicato ma valutabili, chiariscono i giudici del gravame, come elementi probatori, nel senso della già conclamata artificiosa e fraudolenta simulazione di contratti di appalto; rimarcando che la fraudolenta condotta dell’intermediario fittizio datore di lavoro e i vantaggi indebiti e illeciti conseguiti dall’interposizione di manodopera, evidenziati negli appelli, erano rimasti privi di contestazione della parte appellata, con condotta processuale sintomatica della consapevole illiceità dell’operazione;

10. che trattasi di valutazione involgente apprezzamenti di fatto, riservata al libero convincimento del giudice del merito che, come tale, non può essere sindacata in questa sede di legittimità;

11. che neanche vengono devoluti alla Corte di legittimità vizi del procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte dorica nel ritenere raggiunta la prova che l’oggetto dell’appalto risiedeva in mere prestazioni lavorative al di fuori di ogni controllo dell’appaltante, che la società appaltante non aveva una propria ed effettiva organizzazione che le consentisse di assumere la gestione dell’esecuzione e la responsabilità di un autonomo risultato produttivo in riferimento al servizio fornito (cfr., fra le tante, Cass. 21 luglio 2006, n.16788; Cass. 9 marzo 2009 n.5648 e numerose successive conformi);

12. che le spese vengono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.