CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2018, n. 9430
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Notifica tramite pec – Procedura non operativa nella regione – Notifica inesistente – Nullità del giudizio di appello
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, illustrato da memoria, il comune dell’Aquila impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, relativa al diniego dal medesimo espresso nei confronti della istanza di sgravio e sospensione, in sede di autotutela, avanzata dalla contribuente per alcune cartelle di pagamento aventi ad oggetto Tarsu/Tia anni 2001-2005, divenute definitive.
L’ente impositore, deduce la violazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/92, del DPR n. 287/92 e del DM n. 37 del 1997, nonché violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per errore di diritto, in relazione alle medesime disposizioni normative, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello predicando dell’illegittimità del diniego sull’istanza di autotutela, si pronunciavano, altresì, sul rapporto tributario sottostante, stabilendo anche i termini cui il comune avrebbe dovuto attenersi nel provvedere ex novo sull’istanza di autotutela.
Con ricorso incidentale condizionato, la società contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 53 comma 2, in combinato disposto con gli artt. 20 comma 1 e 16 comma 2 e 3 del d.lgs. n. 546/92, letto alla luce della norma transitoria di cui all’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. n. 156/15, nonché dell’art. 156 ultimo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente, la CTR non avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per inesistenza della notifica dello stesso, avvenuta tramite pec, ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, benché l’art. 16 del D.M. 4.8.15 ne limitasse l’applicazione ai processi davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo di ricorso incidentale condizionato è fondato, con assorbimento del ricorso principale.
Va, infatti, rilevato, come secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’esame del ricorso incidentale può essere preliminare ed esaminato con priorità, qualora afferisca a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, che per rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e per economia processuale possono rivelarsi assorbenti di ogni domanda ed eccezione proposta dalle parti e sottoposta all’attenzione del giudice (Cass. sez. un. nn. 5456/09, 7381/13, Cass. n. 4619/15).
Pertanto, in via preliminare e dirimente, si rileva che secondo l’insegnamento di questa Corte “Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile”(Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16).
I giudici d’appello, ritenendo che la costituzione dell’appellato avesse sanato la notifica, che era invece, inesistente, secondo la disciplina vigente ratione temporis, hanno violato il superiore principio.
Pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato ed assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 comma 3 c.p.c..
Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese d’appello, ponendosi a carico del comune dell’Aquila le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale condizionato assorbito il principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara compensate le spese del giudizio di appello e condanna il comune dell’Aquila in persona del sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
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