CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9722
Tributi – IVA – Cessioni di autoveicoli usati di provenienza intra-comunitaria – Applicazione del regime del margine – Presunzione di detrazione dell’imposta dai precedenti proprietari – Onere di prova di buona fede a carico del contribuente
Rilevato che
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana (in seguito, CTR) veniva respinta l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, motivata sull’erronea interpretazione della normativa in materia di regime IVA del margine, e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia (in seguito, CTP);
– In particolare: a) in data 5 marzo 2007 la Guardia di Finanza di Pistoia aveva emesso processo verbale di constatazione nei confronti della società A.B. CAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in seguito, la contribuente), contestando, tra l’altro, l’indebito utilizzo del regime IVA del margine nel commercio intra-comunitario di veicoli usati, da cui scaturivano gli avvisi di accertamento nn. R6G030100292/2007 e R6G030100293/2007 IVA, rispettivamente, in relazione ai periodi di imposta 2003 e 2004; b) con distinti ricorsi proposti avanti alla CTP di Pistoia la contribuente aveva invocato la propria buona fede, e la Commissione aveva accolto i ricorsi riuniti con sentenza 45/02/09, tra l’altro affermando che “il ricorrente non avrebbe potuto verificare l’irregolarità delle fatture di acquisto da parte del venditore nazionale
– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato a due motivi, e deposita memoria. Non si costituisce la contribuente.
Ritenuto che
– Il primo motivo di ricorso, con cui viene censurata ai fini e per gli effetti dell’art. 350 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.l. n. 41/1995 convertito con modificazioni nella legge n. 85/1995, dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per aver la CTR illegittimamente ritenuto di porre l’onere della prova circa l’applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati di provenienza intra-comunitaria a carico dell’Agenzia in luogo del contribuente, è fondato;
– Infatti, di recente si è definitivamente consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale basta il controllo sui libretti di proprietà. Più nel dettaglio, è stato statuito che, in tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole (Cass. Sez. U n. 21105 del 12 settembre 2017);
– quest’ultima è esattamente la situazione verificatasi nel caso in esame, in cui si legge in sentenza che la contribuente è divenuta cessionaria da cedente nazionale senza verificare se il dante causa di costui, venditore estero della UE avesse trattato la cessione come intra-comunitaria o meno ai fini IVA; inoltre le autovetture cedute alla contribuente erano intestate a società di autonoleggi, di leasing e finanziarie; dunque, il Collegio non ha ragione per non applicare l’insegnamento delle Sezioni Unite, ed opera la presunzione dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a monte per l’acquisto dei veicoli, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole;
– In accoglimento del motivo, e con assorbimento del secondo, la sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per accertare se la presunzione predetta sia stata superata in concreto dalla contribuente, oltre alla determinazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, in diversa composizione, in ordine al profilo evidenziato in parte motiva, e per il regolamento delle spese di lite.
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