Accordo sindacale in materia di contratti a termine per gli Enti lirici
Addì 1° marzo 2018 presso la sede Agis in Via del Gesù 62 si sono incontrati:
ANFOLS
e
le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL,
premesso che:
– la trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato e le successive innovazioni tecnologiche ed evoluzioni, nonché le modifiche normative successivamente intervenute hanno determinato anche l’implementazione di nuovi servizi;
– le Fondazioni Lirico Sinfoniche, hanno ai sensi dell’art. 1 del vigente CCNL, proceduto all’assunzione del personale a termine sia per quanto concerne il personale artistico e tecnico che per il personale amministrativo;
– con D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, atteso lo stato di crisi economica del settore, sono state introdotte norme con limiti vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato;
– tale divieto è stato successivamente regolamentato con l’entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2010 n. 64, convertito con modificazioni in L. 29 giugno 2010, n. 100;
– ai fini di garantire l’efficienza, la qualità e la continuità delle prestazioni, tali rapporti di lavoro a termine sono stati successivamente soggetti ad una pluralità di rinnovi;
– in data 4 dicembre 2012 è stato stipulato un accordo sindacale di ampliamento del periodo massimo di proroga di un contratto a tempo determinato, o di durata massima di una serie di contratti a tempo determinato per il personale soggetto a tale limite, aggiungendo al termine massimo previsto di legge di 36 mesi, ulteriori 36 mesi e quindi definendo un periodo complessivo di 72 mesi;
– che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha innalzato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia allungando i tempi di turnover del personale;
– al fine di evitare l’impossibilità di reiterare ulteriormente i contratti a termine in essere e quindi salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, le professionalità e le anzianità maturate;
richiamate
– le disposizioni di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;
– quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;
– il comma 19, art. 11 della L.7 ottobre 2013, 112
valutato:
quanto reso disponibile alle parti negoziali dalle vigenti disposizioni di legge
Le parti concordano quanto segue:
1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. per il personale amministrativo delle Fondazioni liriche sinfoniche nei periodi di stacco da un contratto all’altro si applicano le disposizioni di previste al comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;
3. a fronte del permanere delle esigenze organizzative/produttive non risolvibili con assunzioni a tempo indeterminato a causa dei limiti vincolanti di ordine legislativo si conviene, per:
– il solo personale amministrativo;
– già in servizio e con un’anzianità prossima, continuativa o frazionata, ai 72 mesi
di poter elevare la durata del contratto o della serie di contratti fino al 31/12/2019 data dopo la quale è prevista la discussione di tutti gli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro per il rinnovo del CCNL;
4. la disciplina per il personale artistico e tecnico rimane regolata dalla specialità prevista dalla legislazione vigente.
Il presente accordo entrerà in vigore alla firma e scadrà il 31/12/2019.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23796 - In seguito alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998) e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7823 depositata il 22 marzo 2024 - In materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre…
- Conciliazione sindacale valida anche se non sottoscritta in sede sindacale se il lavoratore è assistito dal conciliatore sindacale
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023 - In materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23839 depositata il 4 agosto 2023 - L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 dicembre 2021 - Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…