Corte di Cassazione sentenza n. 24489 depositata il 30 novembre 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – IN GENERE IMPUGNAZIONI DELLO STATO PASSIVO – IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, TEMPESTIVA O TARDIVA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) Il Tribunale di Napoli – pronunciando nel giudizio L. Fall., ex art. 98 proposto da Barclays Bank p.l.c. per ottenere la piena ammissione del credito (riconosciuto solo parzialmente dal giudice delegato) insinuato allo stato passivo del Fallimento di T.L. e T.G., soci illimitatamente responsabili della (OMISSIS) s.n.c. – ha accolto l’impugnazione incidentale avanzata dal curatore, all’atto della sua costituzione in giudizio, contro il provvedimento di ammissione e, ritenuto che la banca non avesse fornito prova dell’effettiva dazione della somma mutuata, ha integralmente revocato detto provvedimento.
Il decreto, depositato il 28.2.014, e’ stato impugnato da Barclays Bank con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale svolta dal Fallimento all’atto della sua costituzione in giudizio, avvenuta, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 6, con memoria depositata dieci giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione, e dunque oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dal comma 1 cit. art..
Il motivo appare manifestamente fondato.
Infatti, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 9617/016), l’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del D.Lgs. n. 169 del 2007), ancorche’ abbia natura impugnatoria – costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato – non e’ un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento e’ integralmente disciplinato dalla L. Fall., la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, puo’ essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1 restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non puo’ che essere proposta l’impugnazione a se’ spettante, mentre, se il termine e’ ormai decorso, si decade dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.
Nella specie, in difetto di autonoma, tempestiva impugnazione del curatore, sul provvedimento di ammissione del C.D. si era formato il giudicato endofallimentare, sicche’ era precluso al tribunale di sindacare se la banca avesse fornito prova della sussistenza del credito ammesso.
Si propone pertanto di accogliere il primo motivo, restando assorbiti i successivi, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli arti. 375 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.