Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 4 sentenza n. 1175 depositata il 23 febbraio 2018
CONTRATTO FIDEIUSSIONE – DECRETO INGIUNTIVO – BANCA – IMPOSIZIONE – CONDIZIONI
FATTO
La presente controversia ha come oggetto un’istanza di rimborso dell’imposta di registro (euro 4.124,00).
E questi i fatti:
1) Con decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso il 17 giugno 2010 il Tribunale di Roma ha ingiunto alla G.R. s.r.l., alla immobiliare A. s.r.l. ed al Signor P.R., questi ultimi in qualità di fideiussori, di pagare in solido in favore dell’U. s.p.a. la somma di € 802.252,82 oltre interessi e le spese di procedura;
2) il predetto titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 30 novembre 2010;
3) il 3 ottobre 2011 l’U. ha pagato la somma di € 4.292,00, quale imposta di registrazione del decreto ingiuntivo sub 1) calcolata dall’Ufficio con aliquota proporzionale;
4) successivamente, con istanza, recapitata il 2 luglio 2012, l’Istituto ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2, il rimborso della maggiore imposta pagata ammontante ad € 4.124,00, oltre interessi;
5) l’Ufficio non ha riscontrato la richiesta di rimborso formulata dall’Istituto.
L’Istituto ha, quindi proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con specifica richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata ammontante ad € 4.124,00, oltre interessi.
Con la sentenza n. 6147/46/2016, la Commissione tributaria provinciale di Roma, ha accolto il ricorso. Disponendo il “nulla per le spese”.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate DP I di Roma, per chiederne la riforma, sostenendo la correttezza dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale atteso che i contratti di fideiussione scontano la tassazione nella misura dello 0,50% sul capitale e gli interessi oggetto del decreto ingiuntivo.
Si costituisce in giudizio l’U. s.p.a. per chiedere, con le proprie controdeduzioni, il rigetto dell’appello.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate DP I di Roma sia fondato e vada, pertanto, accolto.
All’udienza odierna nessuna delle parti è presente.
E, invero, nel caso di specie la tassazione operata dall’Amministrazione finanziaria riguarda specificamente l’atto enunciato nel decreto ingiuntivo, ossia il contratto di fideiussione stilato dal debitore principale con i fideiussori che, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del TUR (enunciazione di atti non registrati), è soggetto alla tassazione con aliquota proporzionale pari allo 0,50% su capitale ed interessi oggetto di decreto ingiuntivo.
L’imposta, quindi, versata dall’Istituto di credito appellato, risulta dovuta e legittima, in quanto conforme alla normativa di riferimento anzidetta.
In sostanza, la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.
L’enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione andrà, quindi autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro e assoggettata a tassazione secondo i principi dettati dall’articolo 22 del TUR.
In particolare, se l’atto di fideiussione non registrato è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall’articolo 69 del TUR (art. 22, comma 1). Qualora l’atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta si applica solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
Sulla base delle dedotte considerazioni l’appello dell’Ufficio deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, deve essere confermata la legittimità dell’operato dell’Ufficio e, quindi, l’illegittimità dell’istanza di rimborso proposta dall’istituto appellato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno posta a carico del soccombente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione 4a, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00)”.