Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sez. 6 sentenza n. 494 depositata il 7 marzo 2018

RISCOSSIONE – VALIDITA’ DELL’IPOTECA SULL’IMMOBILE ASSEGNATO ALL’EX CONIUGE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19.1.2015 Equitalia Nord Spa notificava a XXXXXXXX comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito di richiesta del pagamento di tributi iscritti a ruolo derivanti dalla cartella di pagamento n. XXXXXXXXX per l’importo dovuto di euro XXXXXXX relativi ad Irpef sanzioni ed interessi per gli anni 2003,2004,2005.

Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Torino e poneva i seguenti motivi:

1) illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Il contribuente è comproprietario con quota del 50% della quota dell’immobile sito Moncalieri che costituisce ex casa coniugale della famiglia assegnata alla signora a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I diritti vantati dall’assegnataria della casa coniugale non possono essere oggetto di ipoteca secondo la disciplina del CC art. 1024.

Equitalia si costituiva in giudizio e riteneva infondato il motivo posto da parte ricorrente sulla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. Affermava l’Agente per la riscossione che poteva iscrivere ipoteca anche sugli immobili adibiti a prima casa purché il debito del contribuente supera i 20.000 euro e che abbia provveduto alla regolare notifica del preavviso al debitore almeno 30 giorni prima dell’iscrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte non vi è alcuna disposizione normativa che impedisca all’Agente per la riscossione di iscrivere ipoteca sulla quota parte di proprietà indivisa.

Per le ragion esposte chiedeva il rigetto del ricorso di parte con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso forfetario, IV A e CP A come per legge.

La Commissione Tributaria provinciale di Torino con sentenza n. 1875/8/15 respingeva il ricorso.

IL sig. 29.6.2016 ha depositato appello, avverso la sentenza di primo grado e ritiene la sentenza meritevole di censura sotto numerosi profili:

la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è del tutto generica e non indica quale immobile verrà iscritta l’ipoteca la casa assegnata dal Tribunale di Torino alla sig.ra è un atto avente data certa e, quindi, opponibile a terzi fra cui Equitalia a norma dell’art. 2943 del CC. La disciplina del CC art. 1024 prevede che i diritti d’uso e di abitazione non possono essere ceduti, né dati in locazione a terzi.

L’assegnazione della casa di abitazione al coniuge è destinata alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.

In conclusione l’appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, che venga dichiarata l’illegittimità del provvedimento di Equitalia .

Equitalia , appellata, confuta i motivi di appello e chiede a questa Commissione di respingerlo con vittoria delle spese , diritti ed onorari di causa oltre al rimborso forfetario IV A e CPA come per legge.

Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa con la quale fa presente che la Corte di Cassazione con sentenza n 25 83 5 del 31.10.2017. ha confermato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione o di divorzio, costituisce un diritto opponibile a favore dell’assegnatario, se avente data certa, entro nove anni ai sensi dell’art. 1599 CC e anche dopo i nove anni ove sia stato trascritto. Il contribuente insiste per l’accoglimento dell’appello.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione osserva che Equitalia può procedere ad iscrivere ipoteca sugli immobili, ed anche su quelli adibiti a prima casa, purché il debito supera le euro ventimila, come avviene nella fattispecie, e l’Ente per la riscossione abbia provveduto alla notifica del preavviso al debitore entro 30 giorni anteriori all’iscrizione.

Equitalia ha proceduto ai sensi dell’art. 77 del DPR 602/73 ad iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore rispettando il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale di cui all’art. 50 comma 1 del DPR 602/73 per una somma pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

Con la sentenza 25835 citata da parte appellante la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna, alla quale il giudice della separazione aveva concesso il godimento dell’abitazione insieme al figlio dell’appartamento della suocera. La Suprema Corte ha “attribuito rilevanza all’ordine delle trascrizioni del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e dell’atto di compravendita di quest’ultima (il primo provvedimento trascritto dopo l’atto di compravendita è risultato non opponibile al terzo acquirente a sensi dell’art. 155 quater del CC. Nel caso che si discute, ad avviso della Commissione, il contribuente, proprietario del 50% della casa coniugale non si può opporre alla iscrizione ipotecaria di un debito derivante da una cartella di pagamento dell’importo di euro per IRPEF, sanzioni ed interessi , relativa agli anni 2003/2005. La casa è stata assegnata alla Signora in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e detta assegnazione non può impedire l’azione di un diritto , da parte del creditore, di vedere soddisfatto il suo credito.

A tale proposito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15885 dell’ 11.7.2014 ha stabilito che ” i creditori possono pignorare la casa assegnata dal giudice, con la sentenza di separazione, ad uno degli ex coniugi se quest’ultimo è anche proprietario de/l’immobile”.

Se il coniuge assegnatario della casa coniugale , ottenuta con provvedimento del giudice all’esito della causa di separazione, è anche proprietario dell’immobile i suoi creditori potranno pignorare tale bene. Non fa niente se l’assegnazione sia anteriore. Insomma il provvedimento giudiziale di assegnazione non costituisce uno scudo per il debitore nei confronti dei propri creditori.

PQM

LA COMMISSIONE

Conferma l’impugnata sentenza. Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 2.900, 00 oltre a pesi di legge.