AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 29 marzo 2017
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). (17A02676)
(GU n.91 del 19-4-2017)
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 29 marzo 2017;
Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n.
190, e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di
seguito Autorita') esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
secondo cui l'Autorita' esercita poteri ispettivi mediante richiesta
di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della
corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorita' il compito di
controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione
di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto,
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
e le regole sulla trasparenza;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 19, comma 5 lettera a), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n.
114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere notizie e
segnalazioni di illeciti;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha
apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dell'autorita' del 15 febbraio
2017 con cui e' stata approvata la bozza preliminare del regolamento
e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni;
Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,
Delibera:
e' approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di
vigilanza in materia di sul rispetto degli obblighi di pubblicazione
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33»;
e' disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito
istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 marzo 2017
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile
2017.
Il segretario: Esposito
Allegato
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33
L'AUTORITA'
Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012,
n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di
seguito Autorita') esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
secondo cui l'Autorita' «esercita poteri ispettivi mediante richiesta
di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della
corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorita' il compito di
controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione
di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto,
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
e le regole sulla trasparenza;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.
114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere notizie e
segnalazioni di illeciti;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha
apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
febbraio 2016, con il quale e' stato approvato il Piano di riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a
seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'autorita'»;
Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la
«Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia e ambiti di
attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al
Presidente ed ai Consiglieri»;
Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «Linee
di indirizzo operative per il regolare andamento delle attivita' ed
il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23
novembre 2016»;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di trasparenza
alle richiamate novita' legislative;
Considerata la necessita' di meglio precisare, alla luce
dell'esperienza formatasi nei primi tre anni di attivita' di
vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
Considerato che l'attivita' di vigilanza svolta dall'Autorita' ha
la finalita' di controllare, anche sulla base delle segnalazioni
pervenute, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, nonche' di dare adeguato sostegno
all'adeguamento, da parte delle amministrazioni e agli altri soggetti
tenuti, alla disciplina sulla trasparenza;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'autorita';
c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorita';
d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai
procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sugli
obblighi di trasparenza;
e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti di
cui all'art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tenuti
all'applicazione della normativa sulla trasparenza;
g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 44 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
i) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti
dell'Autorita' concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza
sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Art. 3.
Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio
dell'autorita'.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una
direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni
riscontrate dagli uffici nel corso dell'attivita' dell'anno
precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica,
approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo
le modalita' operative contenute nelle «Linee guida per lo
svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale
dell'autorita'.
4. La direttiva annuale e' pubblicata in forma sintetica, con
l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attivita' di vigilanza,
sul sito istituzionale dell'autorita'.
5. Il Consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga
necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4.
Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione
1. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata
dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art.
3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del
Consiglio.
2. L'attivita' di vigilanza puo', altresi', essere attivata a
seguito di segnalazioni presentate all'Autorita' secondo le modalita'
di cui all'art. 5.
3. Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate
violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le
proprie funzioni.
4. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della
stessa e' svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente
regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del
segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 5.
Modalita' di presentazione della segnalazione
1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, e' presentata, di
norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e, ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni
suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione
giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di
identita' o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante
indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica
certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali
comunicazioni dell'Autorita'.
3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma
1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento
di identita' o di altro documento valido del segnalante, deve
comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Art. 6.
Segnalazioni anonime
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le
segnalazioni che:
a) non rechino alcuna sottoscrizione;
b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano,
comunque, di individuarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.
3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare
rilevanza o gravita' e presentino informazioni adeguatamente
circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di
integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo' altresi'
proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di
vigilanza.
Art. 7.
Archiviazione delle segnalazioni
1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
c) segnalazione concernente dati per i quali non e' previsto,
per legge, alcun obbligo di pubblicazione;
d) manifesta incompetenza dell'autorita';
e) questioni di carattere prevalentemente personale del
segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie
vicende soggettive;
2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante solo nel caso di
espressa richiesta scritta.
3. La segnalazione si intende comunque archiviata se l'Autorita'
non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini
di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.
4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza anche con riferimento
a segnalazioni gia' oggetto di archiviazione di cui ai commi
precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto
ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio
dell'autorita'.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i
presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla
competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei
conti.
6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio
l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente
articolo.
Art. 8.
Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio
innanzi al giudice amministrativo
1. Il dirigente puo' non avviare il procedimento di vigilanza in
caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice
amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora
avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i
presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e
attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di cui all'art. 10,
comma 1, puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo
svolgimento dell'istruttoria.
Art. 10.
Ordine di priorita' delle segnalazioni
1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono
trattate secondo il seguente ordine di priorita':
a) segnalazioni relative all'inadempimento di obblighi di
pubblicazione, che comportino l'avvio di un procedimento di ordine o
di segnalazione dell'Autorita', in particolare nei casi di un numero
consistente di inadempimenti, ovvero nei casi previsti dall'art. 4,
comma 2.
b) richieste di accesso civico cui l'amministrazione non abbia
risposto o abbia risposto negativamente, trasmesse all'Autorita'
nella forma di segnalazione;
c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza
amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi
violazioni di legge.
2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o
contabile, possono, previa comunicazione da parte dell'ufficio al
Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla
Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi
restando i profili di interesse dell'Autorita' sui quali continua ad
essere esercitata la vigilanza.
3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento
dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui sono assenti le
informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli
elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine
di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia
di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai
fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui
all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'autorita'
nonche' degli atti, delle proposte e della Relazione annuale
dell'autorita'.
4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma
2 dell'art. 5, nonche' le segnalazioni presentate senza la
dimostrazione del preventivo esercizio della richiesta di accesso
civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
sono considerate non prioritarie.
Art. 11.
Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12,
si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del
conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorita',
con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto
dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui
all'art. 19, di uno dei seguenti atti:
a) atto con il quale l'Autorita' registra che l'amministrazione
ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative
meritevoli di segnalazione;
b) raccomandazione non vincolante, indirizzata alle
amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria
e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi
aggiornamenti, nonche' in Linee guida in materia di trasparenza
dell'autorita';
c) segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di
pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio
di cui all'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed altresi' ai vertici politici, agli OIV
dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei
conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilita' di
cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di
procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di
adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.
2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione della sezione
trasparenza del PTPC sono trattate esclusivamente in sede di
procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione
all'ufficio competente.
3. Le segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 12.
Avvio del procedimento di vigilanza
1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal
responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento,
le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonche', ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di
conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a
seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della
stessa e', di norma, di 60 giorni.
3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende
noto in modo esplicito che il procedimento puo' concludersi con
l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione. Nei
casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso dell'attivita' istruttoria,
la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del
procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne
da' tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione
della comunicazione di avvio del procedimento.
4. La comunicazione puo' essere preceduta da una richiesta,
indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni
utili per l'avvio del procedimento.
5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata al RPCT, per i
profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione
interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.
6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza bimestrale,
l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 13.
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di
avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed
attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano
motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che intervengono nel procedimento in corso hanno
facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal «Regolamento concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri,
che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del
procedimento.
Art. 14.
Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta; tale
termine e' stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla
quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti e
non e' inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.
2. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime
indicazioni previste dal comma 2.
Art. 15.
Audizioni
1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali
e' stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell'art. 12.
2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento,
istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata
positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.
3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono
comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del
proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito
di apposita documentazione giustificativa del potere di
rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.
4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi al Consiglio, dai
soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione
di un atto di ordine o di segnalazione e, limitatamente ai casi di
maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art. 11,
comma 1, lettera b). La richiesta di audizione deve specificare
l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa
si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la
richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della
segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.
5. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 16.
Ispezioni
1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo'
chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attivita' ispettiva, da
eseguire secondo le modalita' indicate nelle Linee guida per lo
svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale
dell'autorita'.
2. Il mandato ispettivo e' disposto con provvedimento del
Presidente, nel quale e' indicata la composizione del team ispettivo,
l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza
o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto
dell'accertamento.
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attivita'
ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a 60 giorni,
l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli
accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa
all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 17.
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di
particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al
di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non
puo' eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali
integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorita'
nazionali ed estere;
b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;
c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita' altre
amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere.
2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di
pareri da altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere,
l'istruttoria puo' essere conclusa prescindendo dalle informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a
decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di
acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle
integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione
ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle
parti interessate.
Art. 18.
Conclusione del procedimento
1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione
dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva
l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente
sottopone al Consiglio una proposta di delibera avente ad oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.
2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente
ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta'
manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di
pubblicazione.
3. La nota dirigenziale di cui al comma 2, che conclude un
procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una
segnalazione dell'Autorita', e' sottoposta alla previa autorizzazione
del Consiglio.
4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.
Art. 19.
Procedimento in forma semplificata
1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti
casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) e' possibile applicare al caso di specie una precedente
pronuncia dell'autorita'.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio
atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la
comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.
3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma
semplificata, con i quali e' adottato un atto di ordine o di
segnalazione dell'Autorita', sono sottoposti alla previa
autorizzazione del Consiglio.
4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della
definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la
fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale
presentazione di controdeduzioni.
5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa
mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del
presente articolo.
Art. 20.
Comunicazione dell'atto adottato
e verifica sulla sua esecuzione
1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera
del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento
in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione
interessata nonche' ai soggetti che hanno presentato la segnalazione
e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il Consiglio
puo', inoltre, disporne la pubblicazione sul sito
dell'amministrazione interessata.
2. L'amministrazione interessata e' tenuta a comunicare
all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato,
variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal
ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti intenda
adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro
quale termine.
3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma
precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto
di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione
all'atto dell'Autorita'. L'atto e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'Autorita'. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione
ad un ordine dell'Autorita', con l'atto di constatazione si provvede
a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale
illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresi' ai vertici
politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso,
alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme
responsabilita' di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di
mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorita' puo' disporre
la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito
dell'amministrazione interessata.
Art. 21.
Comunicazioni
1. Le segnalazioni inviate all'Autorita' e le comunicazioni
previste dal presente regolamento sono effettuate, salve specifiche
esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai
sensi della vigente normativa.
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni
gia' pervenute all'autorita', per le quali non sia stato ancora
avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.
2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento,
non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati
dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014
«Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.