Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 152 depositata il 29 gennaio 2018
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MEDICO DEL 118 – AMBULANZA – RISARCIMENTO DEL DANNO – TERZO TRASPORTATO – SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione iscritta a ruolo il 3.1.2011 e notificata alla Generali Assicurazione in data 24.12.2010 e non notificato alla Confraternita M., l’attore dichiarava che in data 17.10.2008 , alle ore 15,30 mentre era in servizio quale medico del servizio 118 , era stato chiamato dalla centrale operativa per intervenire in urgenza medica . Caricato il paziente in codice rosso, l’autista dell’ambulanza era ripartito a forte velocità, effettuando bruscamente una manovra d’inversione di marcia , per cui il medico che era a bordo, intento a parametrare le funzioni vitali della persona soccorsa, cadeva fratturandosi gravemente la spalla , e procurandosi una contusione e distorsione del ginocchio e del collo piede destro.
Lamentava che pur avendo chiesto il risarcimento del danno alla società assicuratrice della M. , in quanto terzo trasportato, non aveva ottenuto alcun riscontro, e pertanto agiva in questa sede per ottenere il ristoro delle patite lesioni .
In diritto evidenziava la violazione da parte del conducente dell’ambulanza degli obblighi previsti dagli art 140, 141 e 143 del CdS, che aveva mantenuto una condotta di guida imperita ; e deduceva la configurabilità della responsabilità extracontrattuale ex art 2054 cc in capo al suddetto conducente del veicolo , il quale aveva causato la caduta dell’attore ed il danno fisico conseguente.
Esponeva che il danno biologico da esiti successivi alla guarigione clinica era pari al 12% d’invalidità permanente, il cui consolidamento era stato preceduto da 31 giorni di Invalidità temporanea assoluta, 30 gg di invalidità temporanea al 75%, 80 gg al 50% e 50 giorni al 25%; evidenziava che a questo si aggiungevano il danno morale ed il pregiudizio patrimoniale, in quanto l’attore non aveva percepito stipendio per otto mesi, in ragione di Euro 3.000,00 mensili; oltre alle spese mediche sostenute per Euro 468,62, per un totale di Euro 41.433,16 , oltre interessi e rivalutazioni, al cui pagamento chiedeva condannarsi i convenuti in solido, con vittoria di spese.
Si costituiva solo l’assicuratrice, con comparsa di risposta nella quale aveva dedotto l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda, perchè preceduta da identica citazione non iscritta a ruolo da alcuna delle parti, e la cui pendenza avrebbe imposto il rimedio di cui all’art 307 cpc , ovvero la riassunzione di quel processo, non già la nuova citazione che non poteva essere ritenuta riassunzione, in mancanza di ogni espressa indicazione. Nel merito la GENERALI aveva affermato che l’autista dell’ambulanza aveva agito in condizioni di assoluta emergenza , quindi in stato di necessità , e che l’art 2045 cod civ poteva trovare applicazione nell’ambito della responsabilità civile , assolvendo colui che aveva effettuato una manovra di emergenza per salvare una vita ; di conseguenza chiedeva che l’importo di Euro 11.500,00 già corrisposto fosse qualificato come indennizzo sufficiente; anche perchè le ulteriori voci di danno e la quantificazione dei reliquati permanenti erano non dovute o eccessive e comunque doveva essere considerato il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art 1227 cc. Contestava altresì la richiesta di mancato guadagno, dal momento che l’assenza per malattia era retribuita dall’azienda per la quale il medico svolgeva le proprie mansioni. Infine rilevava come l’infortunio sul lavoro era coperto da assicurazione per cui al responsabile del sinistro si sarebbe potuto chiedere solo il danno differenziale , derivante dalla differenza tra il risarcimento spettante e l’indennizzo erogato per legge. Concludeva gradatamente per l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda, e nel merito per il rigetto, ovvero per la riduzione del risarcimento nella giusta misura.
Disposta con ordinanza del 11.4.2011 l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Confraternita M. di Reggio Calabria, e notificato l’atto di citazione in data 4.6.2011 per l’udienza del 15.12.2011, quest’ultima non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 17.12.2012 veniva ammessa la prova e la CTU medico-legale; indi escussi i testi Ma. Za. all’ud del 13.6.2013, e Sa. Fr. all’udienza del 21.5.2015, nel frattempo veniva espletata la CTU medico-legale depositata dal dr Ma. Pr. in data 19.5.2015; chieste informazioni all’ INAIL , che rispondeva con nota depositata l’11.5.2016, all’udienza del 6.7.2017 le parti costituite precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le memorie ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare l’ infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla assicuratrice per la notifica ed iscrizione a ruolo di nuovo atto di citazione, nel corso del termine per riassumere un atto di citazione precedente, notificato ma non iscritto a ruolo.
Appare del tutto evidente che la norma citata dall’ assicuratrice consente la riassunzione di un atto di citazione notificato e non iscritto a ruolo, ma non impedisce di avviare una nuova e diversa citazione laddove nessuna delle parti (nemmeno l’assicuratrice odierna eccipiente) abbia ritenuto di iscrivere a ruolo l’atto notificato per primo, lasciando inutilmente spirare il termine per la riassunzione.
Del resto, la regola per la quale un atto di riassunzione tardivamente depositato può costituire un nuovo atto introduttivo laddove ne abbia i requisiti di forma e sostanza, ben chiarisce che la riconosciuta possibilità ex art 307 cpc di riassumere l’atto notificato e non iscritto a ruolo non esclude l’avvio di nuova azione, non configurandosi ormai neppure la litispendenza fra i due giudizi , dal momento che la mancata iscrizione a ruolo della prima causa ne esclude la pendenza ed elide in radice i presupposti dell’art 39 cpc.
Anzi, a fronte della mancata riassunzione o prosecuzione del primo processo, l’avvio di nuova domanda costituisce implicita richiesta di accertamento dell’estinzione del primo: a sostegno dell’argomento si richiama da ultimo da Cass Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25196 del 24/10/2017 .
Nel merito la domanda attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella specie l’attore, terzo trasportato sul veicolo di servizio ed infortunatosi per una manovra del conducente di questo , ha agito nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava e della sua assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno subito nel sinistro,.
Questa azione subordina l’accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell’evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell’incidente, restando esonerato l’infortunato dalla prova della responsabilità del conducente o di terzi (cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014 “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell’inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione.”)
In realtà l’effettivo verificarsi del sinistro, le circostanze di esso il nesso causale fra questo e la lesione riportata dal Cu. non sono state neppure espressamente contestate dalla società assicuratrice, che ha sostenuto altre argomentazioni, per cui la prova assunta ha solo ulteriormente avvalorato quanto dedotto dall’attore, avendo i testi Sa. Fr. (infermiera a bordo dell’ambulanza assieme al Cu. al momento dei fatti, che lo aveva visto cadere a causa della frenata del mezzo su cui si trovavano) e Ma. Za.(conducente dell’ambulanza stessa) riferito i fatti come riportati dall’attore, anche se il teste Za. ha negato di essere partito a forte velocità, pur confermando l’urgenza di arrivare al Pronto Soccorso, che aveva raggiunto in pochissimi minuti, e di aver effettuato inversione ad “U” perchè aveva sbagliato strada nella concitazione del momento .
Non vi è quindi ragione di dubitare dell’effettività del sinistro e delle circostanze esposte in citazione
Piuttosto, la dichiarazione testimoniale giova ad escludere che sia ascrivibile all’attore un comportamento imprudente per non essersi assicurato con cinture di sicurezza o altri presìdi che gli evitassero la caduta a causa dei sobbalzi o frenate dell’ambulanza: i testimoni – in particolare l’infermiera Fr.- hanno riferito che il medico era intento a prestare soccorso al paziente sull’ambulanza mentre questa si dirigeva verso l’ospedale, e di essere caduto per la frenata del veicolo. Evidentemente il Cu. non avrebbe potuto restare seduto ed assicurato a cinture di sicurezza o altro, stante l’esigenza e l’urgenza di provvedere al malato in gravi condizioni anche durante il trasporto. Non sono emersi elementi per ritenere sussistente il concorso colposo del danneggiato ex art 1227 cc
Il medico terzo trasportato sul veicolo di servizio ha quindi diritto al risarcimento del danno dallo stesso subìto: la quantificazione dello stesso – negli aspetti patrimoniali e non patrimoniali- va come di seguito determinata.
Nella specie il sinistro non è stato causato dallo scontro con altro veicolo, ma dalla caduta dell’attore all’interno dell’ambulanza, mentre era intento a prestare soccorso ad un soggetto che vi era stato collocato : nessuna eccezione relativamente alla copertura di tale rischio ha avanzato l’assicuratrice, che si è difesa nel merito invocando una riduzione del dovuto o per voci di danno non provate o per concorso di responsabilità dell’infortunato , deducendo di aver già versato un risarcimento di 11.500,00 Euro che doveva ritenersi satisfattivo, e che in realtà si è rivelato non sufficiente alla luce dell’istruzione compiuta, e delle richieste dell’attore, che ha agito per il danno non patrimoniale (biologico, morale, ecc) e per quello patrimoniale, causato da perdita di reddito durante il periodo di malattia
Il danno biologico da invalidità permanente e temporanea è stato determinato a mezzo di CTU medico-legale: nell’elaborato depositato il 21.7.2015 il CTU Pr., all’esito di visita peritale dell’infortunato e disamina della documentazione medica prodotta, ha constatato che gli esami strumentali effettuati all’epoca ed anche in occasione della CTU avevano “evidenziato la presenza di esiti di lesione fratturativa della testa dell’omero nonchè di lesione parziale del tendine del sovra spinato, mentre alla caviglia sono risultati esiti di tendinite- capsulite post –traumatica con presenza di versamento intra-articolare, presente ancor oggi, senza lesioni tendinee. L’esame obiettivo ha evidenziato la sussistenza sia di un marcato deficit funzionale a carico della spalla dx sia di un deficit funzionale a carico della caviglia dx”; e ha determinato la misura dell’invalidità permanente nell’11%, mentre l’invalidità temporanea è stata calcolata in 30 giorni di ITT , gg 30 di ITP al 75%; altri gg 30 di ITP al 50%, infine 60 giorni di ITP al 25% (cfr relazione CTU dr Pr., depositata telematicamente)
Non vi è menzione nè documentazione nella relazione del CTU che sia stata inviata bozza alle parti (peraltro il CTU ha depositato l’elaborato molto in ritardo rispetto al termine e dopo svariati solleciti ); nè il CTU ha dichiarato di avere esaminato le osservazioni del CTP di Parte assicuratrice, dr C. P..
Ma la relazione Pr. risulta depositata nel maggio 2015, e le osservazioni del dr P. inviategli solo nel mese di novembre successivo (come documentato dall’assicuratrice).
Tuttavia le parti alla prima udienza dopo il deposito della CTU (ovvero l’udienza del 21.5.2015) e alla successiva, cui la causa è stata rinviata per l’esame dell’elaborato peritale (ud 26.11.2015) il deposito non hanno espressamente contestato una mancata risposta alle osservazioni del CTP; avendo invece parte attrice (che non ha proposto osservazioni nei termini) rilevato la mancata risposta del CTU al quesito e) dell’ordinanza di incarico; mentre la difesa dell’assicuratrice ha documentato all’udienza del 26.11.2015 di avere inviato le osservazioni dopo il deposito della CTU, e alle stesse si è riportata.
Le circostanze e il contenuto della relazione, che il dr Pr. avrebbe dovuto inviare in bozza alle parti entro il 30.9.2013 e depositare definitivamente in data 30.11.2013 ( e che ha depositato solo nel maggio 2015 , senza riferimenti nè all’invio di bozze nè a controdeduzioni), lascia ritenere che il CTU non abbia provveduto all’invio della bozza e quindi non abbia esaminato i rilievi (proposti solo da parte dell’assicurazione Generali).
La vetustà del processo, il ritardo causato dal tardivo deposito della CTU, l’assenza di espresse eccezioni di nullità delle parti sul punto (stante il regime relativo della nullità della CTU), inducono il giudicante a non tardare ulteriormente la definizione del processo iniziato nel 2011, e quindi ad esaminare direttamente i rilievi delle parti alla luce degli atti fin qui raccolti.
Irrilevante appare la mancata risposta al quesito formulato con la lettera e) dell’ordinanza di incarico: l’ordinanza appare formulata in termini ampi e generici, e non “calibrata” al caso in esame.
Il quesito sub lettera e) riguarda l’accertamento dell’incidenza della lesione sulla capacità lavorativa dell’attore, che però è indagine ultronea ed irrilevante ai fini della decisione in quanto non vi è siffatta domanda nell’atto di citazione, nel quale il danno patrimoniale non è richiesto con riferimento ad una riduzione della capacità di lavoro, ma solo per le retribuzioni perse fino alla guarigione . Si tratta evidente di un profilo del tutto diverso da quello di cui al quesito dell’ordinanza al punto e), per cui appare inutile la richiesta di approfondire tale punto.
Quanto ai rilevi del CTP dell’assicurazione, dr C. P., questi evidenziano che non sarebbero state esaminate le indagini strumentali di cui era stata disposta l’effettuazione in sede di operazioni peritali, e che il danno permanente (fissato dal CTU all’11%) era stato sovrastimato perchè la RMN della caviglia destra eseguita il 4.5.2009 non aveva evidenziato alcuna lesione delle strutture tendinee, ma solo fatti edemi geni post-traumatici; ha insistito per la correttezza della indicazione di parte , limitata ad un danno al 9% ; ha poi genericamente osservato che il periodo di malattia avrebbe dovuto essere valutato solo quale inabilità temporanea parziale, non risultando documentati periodi di ricovero o di assoluta impossibilità dell’infortunato di attendere alle proprie occupazioni, tali da causare inabilità temporanea totale.
Può condividersi il rilievo del CTP dr P. in ordine all’invalidità permanente, non già quello sulla assenza di un periodo di inabilità temporanea totale.
Quanto a quest’ultimo rilievo, è documentato ed incontestato che l’attore in occasione ed a causa del sinistro subì contemporaneamente una frattura alla spalla ed una distorsione al ginocchio ed al piede destro; condizione che appare ragionevolmente ostativa persino alla deambulazione , che laddove riguardi solo gli arti inferiori può essere assistita da stampelle o altri supporti , mentre il concomitante danno alla spalla non ha ragionevolmente reso possibile alcuna autonomia almeno per un certo periodo, che il CTU ha stimato in 30 GG di ITT. , tempo che appare congruo e non smentito dagli argomenti del CTP dr P., che sul punto appaiono generici e contraddetti anche da certificazione medica in atti.
Invece il danno da invalidità permanente appare dalla relazione del CTU dr Pr. riferito globalmente anche ai reliquati permanenti della caviglia, con esiti di tendinite /capsulite post traumatica che però non si ritrovano nel referto dell’ecografia alla caviglia destra del 9.10.2013, quindi nell’esito di un accertamento strumentale, ove si legge “Non significative alterazioni a carico della caviglia eccetto la presenza di disomogeneità strutturare a carico del astragalico-calcaneare da sofferenza flogistica /traumatica e permanenza di versamento sottocutaneo” .
Il rilievo documentale induce a ritenere che appaia corretta ed aderente agli esiti delle indagini strumentali la quantificazione dell’invalidità permanente al 9% , indicata dal CTP
Per la liquidazione del danno permanente del 9% , tenuto conto dell’età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), in applicazione parametri normativi per liquidare lesione cd “micropermanente” da sinistro stradale ( per la quale si applica il DM 17.7.2017), deve essere liquidata la somma di Euro 13.809,92 in moneta attuale a titolo di ristoro del danno biologico permanente.
Richiamate le tabelle dette, al danneggiato vanno inoltre liquidate le seguenti somme per il risarcimento dovutogli per il periodo di invalidità temporanea fino a guarigione:
Invalidità temporanea totale- 30 gg Euro 1.406,40
Invalidità temp parziale 30 gg al 75% Euro 1.054,80
Invalidità temp parziale 30 gg al al 50% Euro 703,20
Invalidità temp parziale 60 gg al al 25% Euro 703,20
Totale danno biologico temporaneo Euro 3.867,60
Spese mediche Euro 468,62
Così in totale Euro 18.146,14, per risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente e delle spese mediche sostenute dall’attore per cure e terapie , come documentate
Quanto all’istanza di liquidazione di danno morale, l’attore ha fatto riferimento generico al dettato degli art 138-139 del Nuovo Codice assicurazioni .
Trattandosi di lesione cd “micro permanente” da sinistro stradale, la giurisprudenza più recente ha escluso ogni “automatismo” nella liquidazione del danno morale, affermando che “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorchè conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.” (così Cass Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
L’allegazione nella specie risulta riferita alla necessità di cure, di ausilio dei familiari anche per l’ordinaria gestione della quotidianità ; nella specie assume un peso apprezzabile anche il fatto che l’attore abbia documentato di aver perso la continuità del lavoro, in quanto – come si vedrà più avanti- non era un dipendente a tempo indeterminato e la malattia ha comportato l’interruzione di un contratto libero professionale in corso e la mancata percezione di retribuzione, circostanza in sè particolarmente afflittiva ,causa di ansie e preoccupazioni, che costituiscono elemento indiziario integrativo del danno morale che si aggiunge al danno non patrimoniale anzidetto.
Determinando il danno morale nella misura del 30% del non patrimoniale globalmente calcolato, se ne ha che questo ammonta ad Euro 5.303,26, sempre espresso in moneta attuale.
Ulteriore voce risarcitoria è stata richiesta nel ristoro per danno patrimoniale, che l’attore ha esposto perchè la malattia non gli avrebbe consentito di lavorare per otto mesi, trattandosi di un medico non legato all’azienda sanitaria da un rapporto a tempo indeterminato, ma da contratti a termine in regime “libero-professionale”, come da attestazione di servizio del 11.5.2010 rilasciata dal Area Dipartimentale SUEM 118 – prot 665/SUEM (doc 21 produzione attore).
In detta attestazione si dichiara che l’attore era titolare di contratto di Emergenza territoriale stipulato il 14.6.2008 e con scadenza il 13.12.2008 (che veniva parimenti prodotto) , ma che dal momento dell’infortunio sul lavoro, ovvero dal 17.10.2008, non gli era stata corrisposta alcuna retribuzione non avendo prestato servizio.
Nel contratto allegato all’attestazione non è indicata la retribuzione; l’attore al fine di documentare il compenso ha prodotto il prospetto paga del mese di settembre 2008 , lavorato per intero, con una retribuzione netta di Euro 2.903,81 (al lordo Euro 4.451,46 da cui sono state trattenute per oneri fiscali Euro 1.547,65- cfr prospetto paga in atti) .
Dovendo ritenere che l’infortunio avvenuto a metà del mese di ottobre abbia determinato la perdita delle retribuzioni successive, ovvero per due mesi e mezzo (dal 18.10.2008 al 31.12.2008, data di scadenza del contratto a termine in atti) , il danno patrimoniale è certamente ravvisabile nelle retribuzioni corrispondenti, che , sommariamente calcolate, possono ritenersi pari ad Euro 7.257,00 , sulle quali calcolare interessi e rivalutazioni come per legge, trattandosi di danno da illecito extracontrattuale.
Non può riconoscersi un danno patrimoniale anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto ora esaminato: l’attore non ha provato nè allegato che avrebbe avuto con certezza il rinnovo della convenzione alla scadenza del 31.12.2008 o che abbia perso altra occasione lavorativa a causa del protrarsi della malattia fino alla guarigione.
Dalle somme non può detrarsi alcunchè a titolo di indennizzo del danno già liquidato dall’INAIL: come risulta dalla comunicazione (per vero criptica e poco chiara) dell’INAIL a seguito della richiesta del giudicante di conoscere se l’infortunio sul lavoro fosse stato indennizzato ed in qual misura (ai fini di determinare il cd “danno differenziale”), l’istituto ha inviato una nota datata 24.4.2016 , nella quale precisava che “la pratica era stata definita negativamente per carenza di documentazione , e pertanto nessuna prestazione economica era stata corrisposta” (cfr nota INAIL in atti, in risposta all’ordinanza del 1.2.2016 ) .
Il contenuto della nota esclude che l’attore abbia percepito alcunchè o percepirà nulla dall’INAIL. Di conseguenza, pure se sono rimaste oscure le ragioni del mancato indennizzo, non possono detrarsi somme dal risarcimento già calcolato, perchè il principio della limitazione del risarcimento al danno “differenziale” (ovvero la differenza tra il totale e quanto già indennizzato o indennizzabile dall’INAIL) poggia sulla necessità di evitare che il danneggiato possa lucrare una duplicazione del ristoro, sommando l’indennizzo INAIL a quanto dovuto per intero dal danneggiante (cfr Cass sez. l sentenza 13819 decisione 31/05/2017 ) . Se invece ciò non si verifica, non vi è ragione di limitare l’obbligo del danneggiante a versare l’intero dovuto .
Pertanto, il complessivo credito risarcitorio per danno non patrimoniale viene individuato nella somma attuale di Euro 23.449,4 (somma di Euro 18.146,14 +5.303,26).
Dalla somma suddetta deve detrarsi quanto già corrisposto dall’assicurazione, pari ad Euro 12.500,00 come da assegno e quietanza corrisposti il 14.5.2010 e documentati in atti .
Sulla differenza ancora dovuta per danno non patrimoniale , ovvero Euro 10.949,4 (23.449,4 – 12.500,00) dovranno calcolarsi e saranno dovuti gli interessi di legge maturati e maturandi sulle somme devalutate alla data dell’evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo; invece sull’ulteriore somma di Euro 7.257,00 a titolo di danno patrimoniale , determinata al 31.12.2008, saranno calcolati da tale data interessi e rivalutazioni maturati e maturandi come per legge fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/14, in favore dell’attore ed a carico dei convenuti in solido per Euro 2.738,00 (calcolati in ragione del valore del decisum) , da maggiorarsi di CU per Euro 374,00 , oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Spese distratte in favore dell’avvocato dell’attore che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc
Le spese per la CTU già liquidata vanno poste definitivamente parimenti a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale, udite le parti costituite, nella contumacia della Confraternita M., definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe introdotta con citazione iscritta a ruolo il 3.1.2011, cosi provvede:
– accoglie parzialmente la domanda, e per l’effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore Cu. Br. Al. ed a titolo di risarcimento per il sinistro del 17.10.2008 le seguenti somme :
– Euro 10.949,4 in moneta attuale a titolo di differenza ancora dovuta del risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi di legge maturati e maturandi sulle somme devalutate alla data dell’evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo;
– Euro 7.257,00 a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni maturati e maturandi dal 31.12.2008, fino al soddisfo.
– Condanna, altresì, i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano per Euro 2.738,00, da maggiorarsi di CU per Euro 374,00 , oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge distratte in favore dell’avvocato dell’attore ex art 93 cpc ;
– Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido anche le spese di CTU già liquidate in atti.
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