CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2018, n. 10258
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata sottoscrizione del funzionario competente – Invalidità della cartella – Esclusione
Ritenuto in fatto
Con l’impugnata sentenza n. 76/16/2012 depositata il 14.12.2012 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 143/1/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva respinto il ricorso promosso da A. s.r.l. contro la cartella di pagamento n. 08920100008444640.
La CTR riteneva che la cartella di pagamento non contenesse omissioni che potessero condurre al suo annullamento, non essendo tale il dedotto difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento, e che, essendo divenuto definitivo per mancata impugnazione l’avviso di accertamento presupposto dalla cartella, non potevano essere fatti valere in sede di opposizione altro che vizi propri della cartella.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate e Equitalia centro s.p.a. resistono con controricorso.
Ritenuto in Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 7, comma 2 lett. A) della legge n. 212/2000, alla legge 31/2008 e al DL 248/2007, nonché la nullità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento.
1.a Il motivo non è fondato.
Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte in ordine al principio secondo il quale, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’autorità da cui promana.
Ciò in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione (Cass. n. 26053 del 30/12/2015; n. 25773 del 05/12/2014).
Nel caso di specie la C.T.R. ha dato atto della conformità della cartella al modello ministeriale, al fine di verificarne la provenienza, il nome dei responsabili del procedimento, nonché gli elementi necessari per l’individuazione del tributo da pagare.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc in riferimento alla legge n. 212/2000. Lamenta altresì la nullità della cartella impugnata per essere stata emessa nonostante il mancato decorso del termine per impugnare l’avviso di accertamento cui la stessa fa riferimento.
2. a.Il motivo non è fondato.
Risulta dalle sentenze prodotte che l’avviso di accertamento è stato notificato il 12.11.2009, che è divenuto definitivo per mancata impugnazione e che il ruolo è stato reso esecutivo il 19.5.2010
Nessuna norma prevede che la omessa indicazione dell’Ufficio cui eventualmente indirizzare l’istanza di adesione sospenda il termine per l’impugnazione dell’accertamento, né che essa rilevi come vizio dell’atto derivato, cioè della cartella di pagamento oggi impugnata dell’avviso di accertamento indicazione.
L’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede, invece, che nel caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l’atto sono sospesi per 90 giorni. In tal modo la parte contribuente, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche gli ulteriori 90 previsti dalla legge, termini che alla data di esecutività del ruolo erano certamente decorsi.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali, che si liquidano in € 5.000,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma dello stesso articolo 13.