Con il decreto 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito un primo elenco, non esaustivo,  con la tabella allegata al decreto delle principali opere realizzabili senza titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA o CILA), nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle norme di settore che incidono sull’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, rischio idrogeologico, beni culturali e paesaggio ecc.).

Il nuovo regime di edilizia libera è applicabile a partire dal 23 aprile 2018. Si tratta di 58 definizioni riferibili ad opere per le quali non è necessario alcun titolo abilitativo illustrate tramite tabelle in modo da garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ed essere consultabili in modo agevole anche per i non addetti ai lavori.

Nella tabella sono indicati:

  • il regime giuridico dell’attività edilizia libera (ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006);
  • l’elenco delle categorie di intervento che il T.U. edilizia riporta all’edilizia libera;
  • l’elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili per ciascun elemento edilizio (ex. art. 1, comma 2, d.lgs. n. 222/2016);
  • l’elenco non esaustivo dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

Nel complesso l’elenco comprende 58 opere riconducibili alle seguenti categorie di intervento:

  • Manutenzione ordinaria
  • Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
  • Eliminazione delle barriere architettoniche
  • Attività di ricerca nel sottosuolo
  • Movimenti di terra
  • Serre mobili stagionali
  • Pavimentazione di aree pertinenziali
  • Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
  • Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
  • Manufatti leggeri in strutture ricettive
  • Opere contingenti temporanee.

Il ministero dovrà, con successivi decreti, completare il glossario unico anche con riferimento alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.