La dichiarazione IVA 2018 aveva la scadenza naturale al 30 aprile per coloro che non sono riusciti ad inviarla entro la predetta scadenza e possibile eseguire l’invio oltre i termini e procedere al relativo ravvedimento operoso.

Per regolarizzare l’invio oltre la scadenza del 30 aprile vi sono due tipologie di regolarizzazioni:

  1. invio telematico della dichiarazione IVA effettuato oltre la scadenza è possibile regolarizzare l’omissione entro 90 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso.
  2. invio telematico della dichiarazione IVA effettuato dopo 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione IVA in tal caso la dichiarazione IVA è considerata omesso e la sanzione dovuta va dal 120% al 240% delle imposte non versate con un minimo di 250 euro.

Dichiarazione IVA 2018 tardiva entro 90 giorni

L’invio telematico della dichiarazione IVA 2018 entro i 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile viene sanato con il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni.

La sanzione applicata per gli invii entro i 90 giorni dalla scadenza naturale va da un  minimo di 250 euro e fino a 2.065 euro.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi con una sanzione di importo ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Importi delle sanzioni con il ravvedimento:

  • nell’ipotesi in cui non sono dovute le imposte: sanzione ridotta pari a 25 euro nel caso in cui nella dichiarazione non siano dovute le imposte;
  • qualora siano dovute le imposte: 25 euro per l’omessa dichiarazione oltre alle sanzioni in misura ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento con le seguenti percentuali:
    • entro 14 giorni dalla scadenza: la sanzione ridotta è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
    • entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta pari all’1,5%;
    • entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1,67%
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari al 3,75%, ossia, 1/8 del 30%;
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari al 4,2857%;
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari al 5%;
    • dopo il PVC: sanzione ridotta pari al 6%.

Gli interessi di mora 2018 da applicare al ravvedimento operoso dal 1° gennaio, sono pari allo 0,3%

Dichiarazione IVA 2018 presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2018 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997 se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Per l’omessa dichiarazione IVA 2018 presentata tra il 1° febbraio ed il 30 novembre (oltre i 90 giorni dalla scadenza) sono applicabili:

  • sanzione dichiarazione IVA omessa: dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, oltre alla sanzione da 250 euro a 2.065 euro.
  • sanzione dichiarazione IVA omessa da 250 a 1.000 euro se non ci sono imposte dovute.

Sanzioni dichiarazione IVA omessa e presentata entro la scadenza del 2019

Per le ipotesi in cui, la dichiarazione IVA venga presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo, per cui entro la scadenza della dichiarazione IVA 2019, ovvero, dal 1° febbraio al 30 aprile, si applica una sanzione amministrativa:

  • da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
  • da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte.