Sanzioni dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini di scadenza naturale
La dichiarazione IVA trasmessa è possibile rettificarla o integrala mediante la presentazione di una nuova dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini compilata in ogni sua parte.
Il D. L. n. 193 del 2016 le dichiarazioni IVA a favore del contribuente possono essere integrate con gli stessi termini della presentazione della dichiarazione Iva a sfavore. Per cui l’invio delle dichiarazioni per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento.
La dichiarazione Iva integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. La condizione per poter presentare la dichiarazione Iva integrativa soltanto coloro che hanno validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza.
- da 250 euro a 2.000 euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato (sanabile con ravvedimento operoso);
- pari al 30%, ovvero 250 euro, se la dichiarazione è presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (anche in questo caso con possibilità di ravvedimento).
Per la dichiarazione IVA integrativa presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del temine naturale la sanzione applicabile è la seguente:
- dichiarazione correttiva presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale la sanzione sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta;
- dichiarazione integrativa presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo si applicherà la sanzione per omesso versamento.
Ravvedimento operoso delle dichiarazioni IVA integrative o correttive
Termine di regolarizzazione | Riduzione sanzione | |
entro 30 giorni dall’omesso versamento | 1/10 del minimo | |
entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | |
oltre 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 1/8 del minimo | |
entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore | 1/7 del minimo | |
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione | 1/6 del minimo | |
dopo la constatazione della violazione nel PVC | 1/5 del minimo | |
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione | 1/10 del minimo |
Modalità di compilazione del modello F24
Il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere “8911” riguardante “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.
L’Agenzia delle Entrate non ha chiarito tutti i dubbi inerenti l’anno da indicare sul modello F24.
Alcuni documenti emessi dall’Amministrazione finanziaria, i quali non sono stati contraddetti nel corso degli anni da altri interventi, farebbero riferimento per la compilazione del campo “anno di riferimento” all’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione tra queste si segnalano:
- circ. DRE Veneto 24 ottobre 2000 n. 51512;
- guida “Errori fiscali: conseguenze e rimedi”, pubblicizzata con comunicato stampa del 16 gennaio 2006.
Si segnala, comunque, che l’esempio di compilazione, diversamente dalla documentazione sopra richiamata, del modello F24 presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ove si propone di indicare “l’anno di imposta per cui si effettua il pagamento”.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 76 del 27 maggio 2004 in riferimento al codice tributo “8918”, in merito alle violazioni IRES, puntualizza la necessità di indicare “l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento” e non l’anno di commissione della violazione.
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